Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19029 del 05/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19029 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PARENTE VINCENZO DAVID N. IL 25/04/1972
avverso la sentenza n. 926/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
23/09/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 05/06/2013

n.59 PARENTE Vincenzo

Motivi della decisione

Il ricorso, come in epigrafe proposto, per tramite del difensore,
dall’imputato – ritenuto responsabile, con doppia statuizione conforme, nei gradi
del giudizio di merito del delitto di cui agli artt. 110,624-bis cod. pen. commesso
in Roma tra il 15 dicembre 2003 ed il 14 marzo 2004 e condannato alla pena di

Esso enuncia censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto, sotto
l’apparente deduzioni di doglianze per violazione di legge e per vizi
motivazionali,intende in realtà indurre questa Corte ad una ” rivisitazione ”
dell’apprezzamento del materiale probatorio in punto alla ricostruzione dl fatto
ed alla identificazione dell’imputato: profili del giudizio rimessi alla esclusiva
valutazione del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata
motivazione, immune da censure logiche, perché basata su corretti criteri di
inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di
esperienza. In particolare la Corte d’appello ha sottolineato l’evidenza di indizi
precisi, gravi e concordanti a carico dell’imputato, sorpreso dal portiere dello
stabile mentre usciva portando con sé beni di varia natura dall’appartamento
del fratello, con i quale intratteneva rapporti pessimi; beni, costituenti la
refurtiva, poi rinvenuti presso un terzo che aveva ammesso di averli ricevuti da
tale” Enzo “: diminutivo con il quale l’imputato era conosciuto dai frequentatori
di piazza della Rotonda a Roma.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi

di

causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Roma,lì 5 giugno 2013.

giustizia – è inammissibile.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA