Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19028 del 05/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19028 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONTEMAGGI TONINO N. IL 09/12/1985
avverso la sentenza n. 7590/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 11/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 05/06/2013

n.58 MONTEMAGGI Tonino

Motivi della decisione

Il ricorso in epigrafe proposto, a mezzo del difensore, dall’imputato riconosciuto responsabile, con doppia statuizione conforme nei gradi del giudizio
di merito della contavvenzione di cui all’art. 186, commi 10 e 2° cod, strada,
commessa in Rimini il 25 novembre 2006 e condannato alla pena di giustizia –

ricorrente reitera censure per violazioni della legge sostanziale e processuale in
punto responsabilità ed in punto pena riproponendo le medesime doglianze già
dedotte, negli stessi termini con i motivi d’appello (senza nulla aggiungere di
nuovo o di ulteriore ), già compiutamente e congruamente esaminate dalla
Corte distrettuale che, in ossequio a giurisprudenza consolidata di questa Corte,
ha escluso estremi di nullità e di inutilizzabilità dell’alcooltest a cagione del
mancato avviso di deposito del verbale (tanto incidendo semmai sulla decorrenza
del termine per la difesa di esaminare l’atto), ribadendo peraltro che dallo
stesso emergeva che gli operanti espressamente avvisarono l’indagato della
facoltà di farsi assistere da difensore; facoltà cui lo stesso ebbe a rinunziare. Ed
ha altresì ineccepibilmente sottolineato la congruità del trattamento
sanzionatorio in corretta applicazione dei criteri dettati dall’art. 133 cod.pen.
attesa la gravità del fatto conseguente al rilevante tasso di etilemia rilevato:
1,39 g./I. alla prima misurazione e 1,38 g./I., alla seconda; donde anche la logica
immeritevolezza dell’imputato,ancorchè incensurato, a fruire delle attenuanti
generiche.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
P Q N1

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 5 giugno 2013.

risulta manifestamente infondato e deve quindi esser giudicato inammissibile. Il

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