Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19027 del 25/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19027 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASCARINO SALVATORE nato il 14/03/1983 a MONDRAGONE

avverso la sentenza del 10/05/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 25/01/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di Appello di Napoli, in sede di rinvio, ha rideterminato in in mesi
otto e giorni venti di reclusione ed euro 210 di multa la pena inflitta a Salvatore Cascarino per i reati di cui agli artt.
648, comma 2, 635 e 340 cod. pen.. In particolare, individuata la pena base in in mesi dieci di reclusione ed euro 250
di multa, l’ha ridotta a mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 160,00 di multa per le generiche ed aumentata
all’inflitto per la continuazione fra reati.
2. Contro tale sentenza ha proposto ricorso, affidato al difensore di fiducia, l’imputato che denuncia vizio di
motivazione e vizio di violazione di legge in ordine alla praticata diminuzione di pena, che elisa la recidiva, avrebbe

157 cod. pen. poiché il reato di cui all’art. 340 cod. pen. era estinto per prescrizione alla data della sentenza di
annullamento con rinvio.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e connotati da
intrinseca genericità.
5. Al di là dell’evocato errore nel computo della misura della diminuzione di pena per la circostanze attenuanti
generiche, rileva il Collegio che la Corte di merito non era vincolata alle determinazioni contenute nella sentenza
annullata poiché ivi le attenuanti erano applicate con giudizio di equivalenza alla contestata recidiva e, pertanto, la
misura della diminuzione di pena rientrava nella discrezionalità del giudice di merito che, ai fini del computo, così in
sede di determinazione della pena per la continuazione fra reati, ha tenuto conto anche del precedente penale che
gravava l’imputato, conclusione questa per nulla irragionevole o illogica.
6.E’ generica, avuto riguardo alla data della sentenza di annullamento di questa Corte risalente al 17 dicembre
2’010 la deduzione di prescrizione del reato sub b).
7.All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro
tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il g. 25 gennaio 2018

Il Consi ere estensore

Il Pre iden e

Emiliann. Giordano

Pier

Stefano

potuto essere più ampia ed all’eccessivo aumento di pena per la continuazione. Denuncia, inoltre, violazione dell’art.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA