Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19027 del 12/10/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 19027 Anno 2017
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PASQUALE LUCIANO N. IL 10/01/1961
avverso la sentenza n. 348/2014 CORTE APPELLO di TRENTO, del
09/09/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/10/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FAUSTO IZZO
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 0 1) ,\4:
che ha concluso per ,c,f, rt, ycAdv

Udito, per la parte civile,
Uditi difensor Avv. 4,,

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Data Udienza: 12/10/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9\9\2015 la Corte di Appello di Trento confermava la
pronuncia di primo grado emessa a carico di Pasquale Luciano per i reati di cui agli
artt. 186, co. 1 e 7, e 189, co. 6 e 7, cod. strada per guida di un furgone Nissan
in stato di ebbrezze, rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico ed
omissione di soccorso stradale (acc. in Trento il 17\11\2012).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore

2.1. La violazione di legge essendo la sentenza di primo grado invalida,
riportando una data di deliberazione errata e l’indicazione nel corpo della
motivazione, come imputato, il nominativo di un altro soggetto e cioè “Piccolo
Luciano”. La corte di merito aveva erroneamente qualificato tali circostanze come
meri errori materiali, peraltro senza provvedere ai sensi dell’art. 130 cod. proc.
pen.
2.2. La inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal Pasquale Luciano in qualità
di indagato alla P.G. Essendo stato convocato in caserma, le sue dichiarazioni non
potevano considerarsi spontanee ed utilizzabili nel rito abbreviato trattandosi di
inutilizzabilità “patologica”.
2.3. La illogicità della motivazione in relazione alla reputata inattendibilità
delle dichiarazioni rese dalla teste Bertoldi Irma.
2.4. La violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine al mancato
riconoscimento dell’attenuate del risarcimento del danno e del calcolo della pena,
laddove non vi era stata una corretta diminuzione per il rito abbreviato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. L’erronea indicazione del nome contenuta nella sentenza di primo grado
non hanno in alcun modo leso il diritto di difesa, in quanto il processo si è celebrato
in tribunale a seguito di citazione che indicava correttamente come imputato
l’attuale ricorrente.
Inoltre il Pasquale è stato giudicato con rito abbreviato valutando gli atti
presenti nel fascicolo del P.M. e che a lui facevano riferimento.
La indicazione di “Piccolo Luciano” contenuta nella motivazione della sentenza
di primo grado non gli ha pertanto arrecato alcun concreto pregiudizio, considerato
che l’imputato ha proposto rituale appello e la Corte di merito, nella sua sentenza,
ha emendato l’erronea indicazione del nome.

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dell’imputato, lamentando:

Quanto alla errata data di emanazione della sentenza (3\2\2014) indicata
nell’intestazione, va considerato che l’imputato era ben in grado di rilevare quella
corretta dal verbale dell’ultima udienza, dal dispositivo letto in udienza e dalla
corretta data (5\2\2014) inserita in calce al dispositivo della sentenza documento.
Del resto, facendone un motivo di appello, ha dato dimostrazione della conoscenza
dell’errore che, quindi, nessun concreto pregiudizio gli ha arrecato.

3. Quanto all’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal Luciano

la utilizzabilità probatoria, in ragione del rito, ai sensi dell’art. 350, comma 7 cod.
proc. pen.

4. Il rigetto del motivo di ricorso relativo alla inutilizzabilità delle dichiarazioni
dell’imputato, il quale ha ammesso la sua responsabilità nel sinistro, rendono
superflua l’analisi della censura di vizio della motivazione in ordine alla mancata
ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dalla teste Bertoldi Irma (intestataria
dell’auto e nuora del Pasquale), la quale aveva riferito di non credere che alla
guida del veicolo vi fosse il suocero.
In ogni caso va rilevato come correttamente il giudice di merito ha ritenuto
che le dichiarazioni della Bertoldi, riportando un’opinione ma non la conoscenza di
un fatto certo, non fossero di ausilio per la ricostruzione della vicenda.

5. Quanto alle doglianze relative al trattamento sanzionatorio, con congrua
motivazione la corte di merito ha ritenuto di non riconoscere l’attenuante di cui
all’art. 62, n. 6, cod. pen. considerato che la Compagnia assicuratrice aveva
risarcito solo il danno materiale e non anche quello non patrimoniale.
Questa Corte ha con consolidata giurisprudenza più volte ribadito che «Ai fini
della configurabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo,
n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere volontario, integrale,
comprensivo sia del danno patrimoniale che morale, ed effettivo» (ex plurimis,
Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015, dep. 2016, Rv. 265831).
Infine quanto al calcolo della pena, il Pasquale ritiene che non sarebbe stata
operata al diminuzione per il rito abbreviato nella sentenza di primo grado poi
confermata in appello.
La censura è infondata. Il tribunale ha così determinato la pena: «Valutati i
parametri soggettivi ed oggettivi posti dall’art. 133 c.p. e in particolare l’intensità
del dolo e i precedenti numerosi ed anche specifici, appare equa la pena di anni
uno di reclusione (p.b. per il reato ex art. 189 C.d.S. da ritenersi più grave per la
pena edittale, anni uno di reclusione, aumentata ad anni uno e mesi tre per la

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presso la caserma dei carabinieri, dal verbale emerge la loro spontaneità e quindi

recidiva e ad anni uno e mesi sei per la continuazione, diminuita di 1/3 ex art. 62
bis c.p.).
Sia nella motivazione della sentenza che nel dispositivo non vi è alcun cenno
alla concessione delle attenuanti generiche per cui, come correttamente ritenuto
dalla Corte di appello, per mero errore il tribunale ha imputato la diminuzione di
un terzo della pena all’art. 62 bis c.p., invece che alla scelta del rito.
Si impone per quanto detto il rigetto del ricorso a cui consegue, ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 12 ottobre 2016

Il Presidente
Luisa Bianchi

processuali.

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