Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19027 del 05/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19027 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TOLLARI EMO N. IL 23/12/1946
avverso la sentenza n. 7694/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 11/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 05/06/2013

n.57 TOLLARI Emo

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato

– giudicato

responsabile, con doppia statuizione conforme nei gradi del giudizio di merito,
del reato di cui all’art. 624-bis cod.pen., commesso in Serramazzoni in data

ritenuta di giustizia – ha interposto personalmente ricorso per cassazione
deducendo, quale unico motivo di annullamento, la violazione dell’art. 624-bis
cod.pen.
Il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3 0 , cod.proc.pen., perché
manifestamente infondato.
Invero la Corte d’appello di Bologna, a confutazione del motivo di gravame di
identico contenuto già proposto, ha ribadito, in ossequio all’insegnamento di
questa Corte, che la nozione di ” privata dimora ” concerne ogni luogo non
pubblico nel quale venga svolta attività privata o lavorativa dal titolare dello jus
exchludendi alios. Il che si attaglia perfettamente al caso in esame di furto
commesso all’interno di capannone in uso al derubato dal quale l’imputato, una
volta introdottosi invito domino, asportò il banco bar in acciaio.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende,attesa la patente infondatezza del ricorso, a
titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile
alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale
sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000).
PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 5 giugno 2013.

anteriore e prossima al 31 maggio-31 luglio 2004 e condannato alla pena

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