Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19026 del 25/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19026 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
PEDONE VINCENZO nato il 02/09/1975 a NAPOLI
VETERE FRANCESCO nato il 21/07/1971 a NAPOLI

avverso la sentenza del 19/05/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 25/01/2018

FATTO E DIRITTO
1. Francesco Vetere e Vincenzo Pedone propongono ricorso contro la sentenza della Corte di
appello di Milano che, in esito a giudizio abbreviato, esclusa la recidiva, ha rideterminato in anni sette
di reclusione ed euro 27.000,00 di multa la pena inflitta al Vetere e confermato la condanna ad anni
sei di reclusione ed euro ventimila di multa quella inflitta al Pedone per i reati, uniti in continuazione,
di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R 309/1990.
2. Con i comuni di ricorso gli imputati denunciano: la nullità della sentenza di primo grado – già
dedotta con il primo motivo di appello- per la tecnica redazionale della stessa che, in più passaggi,
risultava mera riedizione della memoria del Pubblico Ministero; la inutilizzabilità patologica della
individuazione fotografica, ad opera degli inquirenti, di Vincenzo Pedone, trattandosi di atto informale

contributo causale del Pedone alla commissione degli illeciti e, in particolare, di quello si cui al capo
D); illegalità e ingiusta della sanzione in presenza di condotte alle quali si applica la sanzione edittale
prevista dall’art. 73 comma 1, d.P.R. 309/1990 quale vigente prima della dichiarazione di
incostituzionalità operata con la sentenza n. 32/2014; illogicità del riferimento all’ammissione dei
fatti da parte del Pedone; illegittimità della mancata applicazione della continuazione fra reati con i
fatti oggetto della sentenza n. 2736/2012 a carico del Pedone.
3. I motivi di ricorso sono stati ribaditi con la memoria dell’8 gennaio 2018, intitolata motivi
nuovi, nell’interesse di Francesco Vetere.
4. I ricorsi sono inammissibili perché le censure, intrinsecamente generiche, sono anche
manifestamente infondate.
5. La Corte ha disatteso il motivo di appello, relativo alla nullità della sentenza di primo grado,
evidenziando come i rilievi difensivi fossero del tutto parziali, a fronte di una ricostruzione in fatto e
nelle conseguenze giuridiche da trarsene, svolte in piena autonomia da parte del giudice di primo
grado e, dunque, di una motivazione che dava conto dell’esame critico condotto dal giudicante sulle
ragioni per le quali riteneva comprovata la penale responsabilità degli imputati.
6. Anche il motivo di ricorso che investe la individuazione del Pedone da parte degli inquirenti è
privo di specificità in presenza di un’articolata motivazione della sentenza impugnata che richiama gli
elementi rivenienti dalle operazioni di intercettazione e da altri dati investigativi che hanno condotto
alla identificazione del ricorrente: con tale compendio probatorio non si confrontano le deduzioni che
indulgono nella disamina della pretesa invalidità della individuazione e che, con riguardo al terzo
motivo di ricorso, neppure si peritano di esaminare la sentenza impugnata che ha puntualmente
ricostruito il ruolo dell’imputato nell’attività di custodia del trolley che conteneva lo stupefacente,
ricevuto dal Bini e della consegna al Giglio.
7. L’illustrato compendio prescinde dall’ammissione dei fatti che, peraltro, è stata valutata a
favore del ricorrente solo ai fini del trattamento sanzionatorio.
8.Manifestamente infondato è anche il motivo che investe il trattamento sanzionatorio, rimesso
all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito e sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti
sorretto, come deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza, da esauriente e logica
motivazione. Al contrario di quanto si ipotizza nel ricorso la sentenza di appello ha motivato
adeguatamente la pena inflitta – e individuata in anni nove di reclusione- a carico del Vetere
analogamente a quella di primo grado, con riguardo alla posizione del Pedone, sulla scorta di un
ponderato giudizio di gravità della condotta, avuto riguardo al quantitativo di droga detenuta, ed alla
contiguità degli imputati con settori del narcotraffico elementi che denotavano negativamente la
personalità degli autori. La motivazione dei giudici del merito, incentrata sulla verifica in concreto
della gravità del fatto e del giudizio di pericolosità del suo autore, tiene conto delle regole dettate
dalla Corte di legittimità sull’obbligo di specifica motivazione che incombe sul giudice ai fini della
concreta determinazione della pena demandato al detto giudice che si sottrae a rilievi in sede di

e svolto ad di fuori di ogni presidio di garanzia dell’indagato; omessa motivazione sulla rilevanza del

legittimità, allorquando il supporto motivazionale sul punto sia aderente ad elementi tratti
obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto e che nel caso non è in
contrasto con i parametri edittali vigenti al momento dei fatti (commessi nell’anno 2011) in forza
delle disposizioni recate dagli artt. 4-bis e 4- vicies ter, commi 2, lett. a) e 3, lett.a) n. 6 del d.l. 30
dicembre 2005 n. 272.
9.Ad analoga conclusione deve pervenirsi a riguardo della mancata applicazione della
continuazione fra reati. Ed invero la Corte, a fronte della dedotta medesimezza del disegno
criminoso, ha evidenziato lo iato temporale tra i fatti odierni e quelli oggetto di sentenza irrevocabile
a carico del Pedone, risalenti agli anni 2006/2008, commessi nell’ambito di un sodalizio criminale
costituito da persone diverse dai protagonisti dell’odierna vicenda processuale e, dunque, ha
espresso una ragione giustihcatrice del tutto logica alla quale non fa velo la medesima natura dei

piuttosto che di una scelta di vita delinquenziale in un settore che consente facili guadagni.
10.All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a
giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila) ciascuno.

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di tremila euro ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il g. 25 gennaio 2018

reati che costituisce elemento davvero poco probante della medesimezza del disegno criminoso

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA