Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19026 del 05/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19026 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MATTEUCCI CRISTIANO N. IL 11/07/1969
ROSSI GISELLA N. IL 23/09/1969
avverso la sentenza n. 3434/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 08/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 05/06/2013
n.56 MATTEUCCI Cristiano – ROSSI Gisella
Motivi della decisione
Il ricorso cumulativamente proposto, a mezzo del difensore, dagli imputati
n. 7 cod. pen. commesso in Forlì I’l ottobre 2004 – risulta privo del requisito
di specificità e comunque infondato.
Va quindi dichiarato inammissibile.
I ricorrenti si limitano a denunziare la violazione degli artt.110, 624, 625
cod.pen. nonché vizi motivazionali della sentenza impugnata in punto
responsabilità, senza argomentare alcuna specifica critica o concreta
confutazione alla pronunzia.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00
ciascuno, a favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, dei ricorrenti stessi (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13
giugno 2000).
P Q FA
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
del procedimento e della somma di euro 1.000,00, ciascuno, in favore della
cassa delle ammende
Così deciso in Roma,lì 5 giugno 2013.
in epigrafe – ritenuti responsabili, con doppia statuizione conforme, nei gradi del
giudizio di merito del delitto di cui agli artt.99, comma 4 0 , 110, 624, 625 n. 4 e