Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19025 del 05/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19025 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CANTAGALLI SERGIO N. IL 07/01/1955
avverso la sentenza n. 215/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
15/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 05/06/2013
n.55 CANTAGALLI Sergio
Motivi della decisione
Contro la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato
responsabile del reato di cui all’art. 186, commi 1°, 2° e 2 – bis
– giudicato
cod. strada,
commesso in Casalfiumanese il 10 maggio 2008 con doppia pronunzia conforme
lamentando vizi della motivazione in punto alla ritenuta aggravante ed
all’entità della pena.
Il ricorso è inammissibile,
ex art. 606, comma 3°, cod.proc.pen., perché
manifestamente infondato.
La Corte d’appello di Bologna, confermando la sentenza di condanna di primo
grado, ha adeguatamente ed esaustivamente motivato, in sintonia con
l’insegnamento di questa Corte di legittimità, in ordine alla sussistenza
dell’aggravante contestata di aver provocato un incidente stradale, a nulla
rilevando il mancato coinvolgimento di terzi, fondandosi la ratio legis sulla
incrementata pericolosità della condotta di guida, intuitivamente derivante
dall’incidente.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento, a favore della cassa
delle ammende, della somma stimata in euro 1.000,00, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente stesso
(cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00, a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 5 giugno 2013.
di condanna – ha interposto ricorso per cassazione per tramite del difensore,