Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19023 del 05/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19023 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIANNONE PASQUALE N. IL 30/04/1962
avverso la sentenza n. 384/2010 TRIBUNALE di GELA, del
30/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 05/06/2013

n.48 GIANNONE Pasquale

Motivi della decisione

Il ricorso proposto,

per tramite del difensore, dall’imputato

riconosciuto responsabile, dal Tribunale di Gela in composizione monocratica,
con la sentenza di cui epigrafe, della contravvenzioni di cui all’art. 116, commi 10

specificità e va quindi giudicato inammissibile.
Il difensore si limita invero a dedurre inconferenti vizi motivazionali della
sentenza impugnata in punto responsabilità a fronte di esaustiva motivazione,
coerentemente basata sull’accertata condotta dell’imputato,colto alla guida di
autovettura senza essere in possesso di patente di guida perché mai conseguita.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 favore
della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa
di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q N1

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,11 5 giugno 2013.

e 13° cod. strada, commessa in Gela il 27 marzo 20009 – risulta privo di

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