Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19021 del 25/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19021 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARRETTA ANTONIO nato il 12/09/1992 a PALERMO

avverso la sentenza del 15/03/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 25/01/2018

FATTO E DIRITTO
1. Antonio Barretta impugna la sentenza indicata in epigrafe che ne ha confermato la condanna
alla pena di anni uno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per il reato previsto dall’articolo 73,
comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione, per il
travisamento della prova, in punto di affermata responsabilità, con riguardo alle dichiarazioni rese da
Giuseppe Amodeo e il vizio di illogicità della motivazione per l’eccessività della pena inflitta e la
mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in ragione del corretto comportamento
processuale tenuto.
3.La censura che investe l’affermata responsabilità è indeducibile e manifestamente infondata,

buon governo dei principi dettati da questa Corte esprimendo un articolato giudizio di attendibilità
delle dichiarazioni accusatorie e degli elementi che rinvengono dalle intercettazioni telefoniche che, in
buona sostanza, il ricorso pretermette prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione
del materiale probatorio.
4. Ad analoga sorte va incontro il motivo di ricorso che investe la determinazione del
trattamento sanzionatorio, attestato ben al di sotto della media edittale, avuto riguardo al giudizio di
relativa gravità del fatto che connota la condotta ed ai precedenti, ragionevolmente ritenuti ostativi
alla concessione delle circostanze attenuanti innominate.
5.All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a
giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila), considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( cfr.
art. 616 cod. proc. pen. e sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 25 gennaio 2018

Il Consigliereéhensore

Il Presidlete

Emilia Anna . Giord no

Pierlui

fa no

in quanto la sentenza impugnata, richiamando la motivazione della sentenza di primo grado, ha fatto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA