Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19020 del 25/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19020 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BONAFEDE ONOFRIO nato il 14/12/1975 a PALERMO

avverso la sentenza del 06/04/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 25/01/2018

FATTO E DIRITTO
4

,4

1.È impugnata la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo che ha
confermato la condanna di Onofrio Bonafede per il reato di coltivazione di tre pianta di
canapa indiana sul terrazzo dell’abitazione (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990).
2. Per l’annullamento dell’impugnata sentenza, l’imputato, affidandosi al difensore di
fiducia, enuncia un unico e articolato motivo di ricorso con il quale denuncia viella
medesima sostanza, sequestrata ad altro soggetto.
3.11 ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi e la loro coeva

apprezzato del tutto logicamente le evidenze probatorie a carico dell’imputato e che, in
linea con quella di primo grado, ha espresso logiche e coerenti determinazioni sulla
circostanza che anche le tre piante certamente sequestrate sul balcone contenessero
principio attivo. Si tratta di considerazioni del tutto logiche alle quali il ricorrente oppone
argomenti per una valutazione alternativa preclusa nell’odierna giudizio.
4.All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende,
che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila), considerato che
non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità ( cfr. art. 616 cod. proc. pen. e sentenza
Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il g. 25 gennaio 2018

Il Consiglie

estensore

Emilia Anna ordano

Il Pres.Jente
PierlukrStefano

indeducibilità, in presenza di una motivazione della sentenza impugnata che ha

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