Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1902 del 28/12/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1902 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TORRETTA DOMENICO N. IL 16/10/1965
avverso l’ordinanza n. 175/2014 TRIBUNALE di LUCCA, del
09/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
lette/aleale conclusioni del PG Dott.

Piero Gaeta, che nella requisitoria scritta ha concluso per
l’annullamento del provvedimento impugnato;

Data Udienza: 28/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Torretta Domenico ricorre per cassazione avverso il provvedimento con il
quale, in data 9/04/2015, il Tribunale di Lucca ha revocato l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato già disposta il 15/09/2014.

2. Il provvedimento impugnato ha tenuto conto, ai fini della revoca
dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di somme incassate da

segnalato dall’Agenzia delle Entrate in relazione al periodo rilevante per la
verifica dello stato di non abbienza dell’istante.

3. Il ricorrente censura l’ordinanza impugnata per inosservanza ed erronea
applicazione degli artt.24 e 112 Cost. e 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 in
quanto il provvedimento impugnato ha fatto riferimento ad una somma mai
entrata nel suo patrimonio perchè interamente destinata ad estinguere,
mediante accollo, un debito da lui contratto a titolo di mutuo.

4. Il Procuratore Generale, nella persona del dott. Piero Gaeta, nella sua
requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento del provvedimento
impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2.

Occorre premettere che l’art.76 del d.P.R. n.115/2002, nell’indicare le

condizioni di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non fa solo
riferimento al , bensì anche ai , e che la
Corte Costituzionale (Corte Cost. n.382 del 28 giugno 1995), nell’affrontare la
problematica dei limiti di reddito per il patrocinio gratuito, ha precisato quanto
segue: . Già in precedenza la giurisprudenza costituzionale, in
relazione a diverso quadro normativo, ma con affermazioni che appaiono tuttora
attuali anche alla luce del sopravvenuto quadro normativo, aveva evidenziato
che (Corte Cost. n.144 del 17 marzo 1992).
2.1. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha in più occasioni aderito a
tale indirizzo interpretativo, deducendone che qualsiasi introito che l’istante
percepisce con carattere di non occasionalità confluisce nel formare il reddito
personale ai fini della valutazione del superamento del limite indicato nell’art.76
d.P.R. n. 115 del 2002 (Sez. 4, n. 45159 del 04/10/2005, Bagarella, Rv.
232908). Si è, poi, precisato che la ragione dell’accertamento degli effettivi
redditi percepiti dall’istante, risponde all’esigenza di autorizzare il trasferimento
allo Stato di una spesa (di difesa tecnica) che la parte da sola non riesce a
sostenere, così facendo appello alla solidarietà della collettività.
2.2. In altre decisioni si è osservato che, nella determinazione del reddito,
da valutarsi ai fini dell’individuazione delle condizioni necessarie per l’ammissione
al patrocino a spese dello Stato, non si può tener conto di detrazioni o deduzioni
stabilite dal legislatore in quanto si tratta di poste finalizzate alla determinazione
concreta dell’imposta da pagare, concetto questo che presenta una
configurazione diversa rispetto al reddito imponibile cui fa riferimento il d.P.R.
n.115/2002, che intende dare rilevanza al reddito lordo ed anche a redditi non
assoggettabili ad imposta ma indicativi delle condizioni personali e familiari e del
tenore di vita dell’istante (Sez.4, n. 28802 del 16/02/2011, Polimeni, Rv.
250700; Sez. 4, n. 22299 del 15/04/2008, Ianni’, Rv. 239893).
2.3. Non va sottaciuto quel diverso orientamento interpretativo, invero
minoritario, secondo il quale vi sarebbe invece coincidenza tra reddito imponibile
e reddito rilevante ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato
(Sez.3, n. 16583 del 23/03/2011, Polimeni, Rv. 250290; Sez.6, n. 728 del
21/02/1997, Armas, Rv. 208110), ma la diversa finalità alla quale tende
l’accertamento della base imponibile rispetto alla verifica della

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fini fiscali, ma – ancorché vi sia una stretta connessione (tant’è che l’istante deve

di colui che necessiti di difesa tecnica nell’ambito di un processo induce a non
condividere questo orientamento.

3. Ad avviso del Collegio si deve, in sostanza, ritenere che nell’accertamento
dello stato di ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, rilevino anche redditi che non sono stati assoggettati ad imposte, vuoi
perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di
fatto non hanno subito alcuna imposizione, ivi inclusi i redditi da attività illecite

127 del 09/11/2005, dep. 2006, Parisi, Rv. 232791). Il Tribunale di Lucca, nel
caso concreto, ha revocato il beneficio ma il ricorrente ha sottoposto a questa
Corte di legittimità, essendo consentito il ricorso per cassazione ai sensi
dell’art.113 d.P.R. n.115/2002, l’allegazione che pone la questione di diritto se
costituisca reddito valutabile ai sensi dell’art.112, comma 1, lett.d) d.P.R.
n.115/2002 la somma ricavata dall’alienazione di un immobile qualora il
corrispettivo si sostanzi in un accollo di mutuo.

4. La soluzione della questione presuppone, peraltro, che si chiarisca che la
lettera della legge non consente al giudice di revocare il provvedimento di
ammissione sul mero presupposto che l’Agenzia delle Entrate abbia segnalato
l’esistenza di un’entrata non indicata nell’istanza, essendo necessario che egli
verifichi tanto la natura reddituale dell’entrata quanto la condizione di non
abbienza dell’istante.
4.1. Esaminando il dato letterale, la revoca del beneficio collegata
dall’art.112, comma 2, lett.a) d.P.R. n.115 del 2002 all’omessa comunicazione di
eventuali variazioni del reddito concerne, infatti, la distinta ipotesi di una
modifica delle condizioni reddituali sopravvenuta alla data di presentazione
dell’istanza; il testo della legge induce, dunque, a ritenere che il giudice sia
comunque tenuto a verificare la sussistenza originaria delle condizioni di reddito
per l’ammissione al beneficio, non potendo revocare il beneficio sul mero
presupposto che l’istante abbia omesso di indicare talune ‘entrate’.
4.2. Giova, sul punto, richiamare la distinzione operata con sentenza delle
Sezioni Unite nel 2008 (Sez.U, n.6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv.
242152) tra i presupposti di ammissibilità dell’istanza di ammissione al patrocinio
a spese dello Stato e gli elementi costitutivi del reato previsto dall’art.95 d.P.R.
n.115/2002; in base a tale distinzione, il reato . Tanto al fine di sottolineare che il giudizio al quale è
chiamato il giudice investito dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato non si deve fermare all’accertamento di entrate non dichiarate, ossia alla
falsità della dichiarazione, essendo tale accertamento funzionale all’acquisizione
della notizia di reato ma non sufficiente per decidere sul merito delle condizioni
utili per fruire del beneficio.

la revoca sia stata pronunciata previa verifica della natura reddituale dell’entrata
non dichiarata e che, in ogni caso, la sussistenza dello stato di non abbienza
presuppone un accertamento in fatto, la pronuncia di revoca del beneficio deve
essere annullata, con rinvio al Tribunale di Lucca che, in sede di rinvio, si atterrà
ai principi interpretativi sopra espressi.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Lucca.
Così deciso in data 28/12/2015
Il Presidente

5. Tanto premesso, posto che dal provvedimento impugnato non emerge se

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