Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19019 del 05/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19019 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

Data Udienza: 05/06/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
QUISTELLESE LORENZO N. IL 24/03/1970
avverso la sentenza n. 6420/2007 CORTE APPELLO di ROMA, del
23/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

A

n.39 QUISTELLESI Lorenzo

Motivi della decisione

Deve giudicarsi manifestamente infondato il ricorso come in epigrafe proposto
dall’imputato, condannato alla pena di UN anno di reclusione ed euro 310,00 di
multa, con doppia statuizione conforme in entrambi i gradi del giudizio di merito,
quale responsabile del delitto di cui all’art. 624-bis cod. pen. , commesso in

Il ricorrente si duole del difetto di

motivazione in ordine alla entità del

trattamento sanzionatorio applicato in prime cure e confermato dalla Corte
d’appello che ne har invece/ ineccepibilmente e logicamente sottolineato la
congruità, attesi i precedenti penali specifici, anche per delitti di furto in
abitazione, riportati dall’imputato.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q 1\11

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 5 giugno 2013.

Ciciliano il 26 luglio 2004; donde la declaratoria di inammissibilità.

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