Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19018 del 25/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19018 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LAZZANO GIOACCHINO nato il 06/11/1982 a PALERMO

avverso la sentenza del 04/07/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 25/01/2018

FATTO E DIRITTO

1.Lazzano Gioacchino impugna la sentenza indicata in epigrafe che ne ha
confermato la condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.. Il ricorrente
deduce che la brevità dell’allontanamento dall’abitazione esclude la sussistenza
dell’elemento psicologico del reato.
2. Le argomentazioni dell’imputato non si confrontano con la motivazione
della sentenza impugnata che ha esaminato la tesi difensiva del ricorrente

sussistenza del reato, resa evidente dal constatato allontanamento
dall’abitazione ove era in corso la misura. I giudici del merito hanno fatto
corretta applicazione del principio di questa Corte secondo il quale ai fini della
configurabilità del delitto di evasione dagli arresti domiciliari è irrilevante la
durata dell’allontanamento (Sez. 6, n. 50014 del 26/11/2015 – dep. 18/12/2015,
Caruso, Rv. 265432) ovvero i motivi dello stesso, non integranti una causa di
giustificazione.
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro
3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 gennaio 2018

Il Consigliere èensore
Emilia Anna Gior

IP Rresidente
PierLuibi Di Stefano

evidenziando che la giustificazione dedotta era irrilevante, ai fini della

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