Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19018 del 05/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19018 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DJORDJEVIC NATASA N. IL 21/10/1989
À1I ,voLI
avverso la sentenza n. 1092/2011 TRII3ÌSEZ.DIST. di PALESTRINA,
del 06/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 05/06/2013
n.38 DJORDJEVIC NATASA
Motivi della decisione
L’imputata in epigrafe ricorre per cassazione, a mezzo del difensore,
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli Sezione staccata di
Palestrina,in composizione monocratica, recante applicazione della pena ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen. sul presupposto della riconosciuta responsabilità
cod.pen., commesso in Cave il 26 aprile 2001.
Il gravame è manifestamente infondato in relazione all’unico motivo di
annullamento dedotto per la nullità della sentenza ex artt. 179 cod.proc.pen. e
72 ord. giud., per aver partecipato all’udienza in veste di P.M. un viceprocuratore onorario, all’uopo delegato, in violazione della citata disposizione
che tanto non consente nei procedimenti per reati (come quello ascritto
all’imputata ) in ordine ai quali è prevista l’udienza preliminare in luogo della
citazione diretta di cui all’art. 550 cod. proc. pen.
44.94Il ricorso risulta inammissibile apparendo l’eccezione jg conferente giacchè, a
prescindere da qualsivoglia altra considerazione, l’art. 72 ord. giud. non
concerne i casi dei procedimenti promossi con citazione diretta, ma quelli
celebrati, come nella fattispecie in esame, dinanzi a giudice monocratico.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, della stessa
ricorrente (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 5 giugno 2013.
della stessa in ordine al reato di cui agli artt. 56,110,112 n. 4, 624-bis, 625 n. 2