Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19017 del 25/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19017 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE STEFANO DAVIDE nato il 17/11/1989 a NAPOLI

avverso la sentenza del 10/05/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 25/01/2018

FATTO E DIRITTO
1. Davide De Stefano impugna la sentenza indicata in epigrafe denunciando vizio di violazione di
legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del delitto di resistenza in presenza di una
condotta di mera resistenza passiva opposta dall’imputato.
2. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti poiché riguarda censure in
fatto sulle quali entrambe le pronunce di merito hanno fornito ampie e motivate ricostruzioni. In
particolare il ricorso non si confronta con le conclusioni inerenti all’attiva condotta di resistenza posta in

stato arrestato e ammanettato continuava a colpire gli agenti. In tal senso le censure proposte sollecitano
una difforme valutazione di merito, prospettate in chiave probabilistica, estranee alla valutazione di
legittimità, poiché non individuano alcun vizio argomentativo ma contrappongono una valutazione
alternativa su cui si chiede l’avallo di merito alla Corte.
3. All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi
equo fissare in euro tremila.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 gennaio 2018

essere dall’imputato non solo nella fase iniziale di intervento della forze dell’ordine ma anche dopo essere

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