Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19017 del 05/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19017 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARUFFALDI ANDREA N. IL 06/11/1986
avverso la sentenza n. 454/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
31/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 05/06/2013

n.35 BARUFFALDI Andrea

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato

– giudicato

responsabile del reato di cui all’art. 186, commi 1, 2 e 6 cod. strada, commesso
in Castegnato il 3 luglio 2007 e condannato alla pena di giustizia, concesso in
grado d’appello il beneficio della non menzione – ricorre personalmente per

relativi al travisamento della prova dello stato di ebbrezza.
Il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3 0 , cod.proc.pen., perché
manifestamente infondato.
La Corte d’appello di Brescia, confermando la sentenza di condanna di primo
grado, ha reso adeguata ed esaustiva motivazione – immune da qualsivoglia
vizio – in ordine all’affermazione della penale responsabilità del prevenuto,colto
alla guida di autovettura in stato di ebbrezza accertato, in esito a due
successive misurazioni con etilometro attestanti un’etilemia pari a 1,15 gr./I.,
alla prima prova ed a 1,03 gr./I., alla seconda, a nulla rilevando le generiche
doglianze dell’imputato in ordine ad una pretesa inaffidabilità dell’apparecchio a
cagione del fatto che sullo scontrino della seconda misurazione l’agente
accertatore ebbe ad annotare come il volume dell’aria alveolare espirata
dall’imputato fosse risultata “insufficiente “.
La Corte distrettuale ha logicamente escluso che

la dicitura ” volume

insufficiente ” potesse inficiare l’attendibilità e la veridicità dell’ etilemia come
accertata con il secondo esperimento,attestante un esito positivo, risalendo
peraltro l’insufficiente espirazione dell’aria nell’apparecchio alla condotta
dell’imputato. In tal caso, può dirsi quindi sia stata acquisita, in nome del favor
rei,

una misurazione verosimilmente inferiore per difetto, al reale, della quale

ovviamente il prevenuto non aveva motivo di dolersi. L’insufficienza del

cassazione deducendo un unico motivo di annullamento per vizi motivazionali

quantitativo d’aria immessa nell’etilometro, al di sotto di una data soglia, deve
infatti esser letta in favore dell’imputato, non essendo in grado l’apparecchio, in
tale evenienza, di rilevare il tasso effettivo e reale di etilemia. Qualora lo
strumento pervenga alla misurazione dell’etilemia, nonostante il volume
insufficiente d’aria in esso inspirata dal prevenuto, ma tale comunque da
consentirne il funzionamento, da ciò consegue che il tasso alcoolemico così
riscontrato è da ritenersi inferiore a quello che si sarebbe rilevato nel diverso
caso di immissione di un volume d’aria invece “sufficiente” di guisa da
doversi plausibilmente ritenere pressoché pari al minimo rilevabile in detta
condizione, come condivisibilmente argomentato dai Giudici di seconda istanza,
nel caso di specie.

i

< Segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma stimata in euro 1.000,00, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 - 13 giugno 2000). PQM spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma,lì 5 giugno 2013. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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