Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19016 del 22/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19016 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BERLINGIERI ANTONIO N. IL 17/06/1980
MANZO ANTONIO N. IL 24/04/1965
avverso la sentenza n. 1037/2012 TRIBUNALE di COSENZA, del
06/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 22/05/2013
n.40 BERLINGIERI Antonio – MANZO Antonio
Motivi della decisione
Gli imputati in epigrafe propongono ricorso cumulativo per cassazione
avverso la sentenza di cui in epigrafe, emessa
ex art. 444 cod. proc. pen. nei
loro confronti quali responsabili del delitto previsto dagli artt. 110, 56, 624,625
nn.2 e 5 cod. pen. commesso in Cosenza 11 15 marzo 2012. Lamentano vizi di
violazione di legge in punto alla mancata applicazione dell’art. 129 cod.proc.pen.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Sul punto, è opportuno ricordare che nel “patteggiamento”, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare, in
sede di legittimità, questioni con riferimento – non solo alla sussistenza ed alla
qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla
applicazione e comparazione delle circostanze – ma anche alla entità ed alle
modalità di applicazione della pena,salvo che non si versi in ipotesi di pena
illegale, ( cfr.ex muitis: Sezione VII, 21 dicembre 2009, El Hanana). Ciò che, nel
caso di specie, neppure risulta prospettato.
Deve altresì rilevarsi che neppure è consentito all’imputato, dopo l’intervenuto e
ratificato accordo, proporre questioni in ordine alla mancata applicazione
dell’articolo 129 cod.proc.pen. senza precisare per quali specifiche ragioni detta
disposizione avrebbe dovuto essere applicata nel momento del giudizio, a fronte
peraltro, nel caso di specie, della motivata insussistenza dei presupposti
legittimanti l’applicazione della succitata disposizione normativa atteso
l’avvenuto arresto in flagranza degli imputati.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna di entrambi i ricorrenti
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00,
ciascuno a favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa,
degli stessi (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese del procedimento e ciascuno, della somma di euro 1.500,00 a favore della
cassa delle ammende
Così deciso in Roma,lì 22 maggio 2013.
ed alla mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art, 625 n. 5 cod. pen.