Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19015 del 25/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19015 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA

sui ricorsi proposti da:
BONALDI GABRIELE nato il 20/12/1961 a SCHILPARIO
VERRE GIOVANNINO nato il 18/10/1972 a CARAFFA DI CATANZARO

avverso la sentenza del 10/05/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 25/01/2018

FATTO E DIRITTO
1.È impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano ha
confermato la condanna di Gabriele Bonaldi e Giovannino Verre, rispettivamente, alla pena di mesi
cinque di reclusione ed euro 1.300,00 di multa e mesi sei di reclusione ed euro 1.500,00 di multa per
i reati di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
2.Per l’annullamento dell’impugnata sentenza, Giovannino Verre e Gabriele Bonaldi, tramite il
difensore, propongono motivi di ricorso che, formalmente distinti, si articolano in un unico e comune
motivo di impugnazione, qui enunciato ai sensi dell’articolo 173 delle disposizioni di attuazione al
codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Lamentano, in vero,

responsabilità dei ricorrenti cui i giudici di merito sono pervenuti sulla scorta della sentenza emessa a
carico di altro imputato (Luciano Longo), separatamente giudicato e malamente interpretando il
contenuto delle conversazioni in cui sono parte i due imputati. I motivi di impugnazione sono stati
ribaditi con le memorie datate 27 dicembre 2017, proposte nell’interesse di entrambi i ricorrenti.
3.1 ricorsi sono inammissibili perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale
sui punti in fatto riproposti dai ricorsi, con motivata conferma dell’apprezzamento di merito del primo
Giudice, il motivo di impugnazione è diverso da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte
ad una diversa valutazione del materiale probatorio, al fine di giungere a ritenere l’ipotesi attenuata,
precluse in questa sede di legittimità.
4.La Corte distrettuale, in particolare, valutate le medesime censure oggi proposte con i ricorsi
ha sì valorizzato il contenuto della sentenza irrevocabile di condanna intervenuta a carico del Longo
ma ha sottoposto a rigorosa disamina critica le conversazioni intrattenute dal Longo non solo con il
venditore di stupefacenti compulsato per l’acquisto ma, soprattutto, le conversazioni intercorse con il
Verre e con il Bonaldi che gli commissionavano l’acquisto ai fini di ulteriore cessione e che avevano
certamente ricevuto lo stupefacente visti i connessi problemi di pagamento. La sequenza delle
conversazioni non lascia spazio, secondo le ragionevoli spiegazioni offerte dai giudici del merito, ad
alternative interpretazioni dei contatti intercorsi tra i ricorrenti ed il Longo.
5.Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella
misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di 3.000,00 euro ciascuno alla cassa delle ammende.
Così deciso il 25 gennaio 2018

vizio di violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della

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