Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19014 del 25/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19014 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

Data Udienza: 25/01/2018

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SETARO FRANCO nato il 16/11/1960 a PADULA

avverso la sentenza del 08/05/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

7

)

FATTO E DIRITTO

L’imputato Franco Setaro, con il patrocinio del difensore, ricorre contro la sentenza della Corte
di appello di Milano che, in riforma di quella di primo grado, ha rideterminato in anni due di
reclusione ed euro 4.500,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R 309/1990.
Con il ricorso deduce vizi di violazione di legge e mancanza di motivazione per la mancata
applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile perché le censure, intrinsecamente generiche sono anche
manifestamente infondate.
I motivi di ricorso involgono, in vero, un profilo della regiudicanda, quello del trattamento
sanzionatorio, rimesso all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di

motivato adeguatamente la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, rispetto alla
quale l’appellante evidenziava l’erroneità della motivazione della sentenza di primo grado perché
richiamava altro imputato, evidenziando i precedenti penali a carico del Setaro e sulla scorta di un
ponderato giudizio di gravità della condotta che, sebbene sussumibile nel fatto lieve di cui all’art. 73,
comma 5, d.P.R. 309/1990 costituiva un elemento che denotava negativamente la personalità
dell’autore. La motivazione della Corte, incentrata sulla verifica in concreto della gravità del fatto e
del giudizio di pericolosità del suo autore, tiene conto delle regole dettate dalla Corte di legittimità
sull’obbligo di specifica motivazione che incombe sul giudice ai fini della concreta determinazione
della pena, motivazione che si sottrae a rilievi in sede di legittimità, allorquando il supporto
motivazionale sul punto sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e
sia, altresì, logicamente corretto.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a
giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila).

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il g. 25 gennaio 2018

Il Consigliere àtensore

Il Pr idente

Emilia Anna Giordano

Pierl

D

ano

legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza, da
esauriente e logica motivazione. Al contrario di quanto si ipotizza nel ricorso la sentenza di appello ha

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