Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19013 del 25/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19013 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MOCCI GIOVANNI nato il 11/07/1988 a CAGLIARI

avverso la sentenza del 15/02/2017 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 25/01/2018

FATTO E DIRITTO
1.È impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Cagliari ha
confermato la condanna di Giovanni Mocci alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro
duemila di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990.
2.Per l’annullamento dell’impugnata sentenza, il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge
e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della responsabilità e per la mancata
applicazione dell’art. 114 cod. pen., richiesta con l’appello che, per tale aspetto, neppure è stato
valutato dai giudici a quibus.
3.11 ricorso è inammissibile perché propone motivi di censura diversi da quelli consentiti

4.La Corte distrettuale, in particolare, valutate le medesime argomentazioni oggi proposte con il
ricorso ha valorizzato ai fini della conferma della condanna le risultanze delle intercettazioni
telefoniche ed il contenuto di vari sms inviati all’imputato dal coimputato, pervenendo alla
conclusione del coinvolgimento del Mocci nell’attività di coltivazione di sostanze stupefacenti. La
sequenza delle conversazioni non lascia spazio, secondo le ragionevoli spiegazioni offerte dai giudici
del merito, ad alternative interpretazioni dei contatti intercorsi tra il ricorrente ed il correo né
consente, per la rilevanza dell’apporto prestato dall’imputato, di ritenere integrata la circostanza di
cui all’art. 114 cod. pen., che trova applicazione laddove il contributo del correo risulti così lieve da
apparire, nell’ambito della relazione di causalità, quasi trascurabile e del tutto marginale e che non
può limitarsi, secondo la prospettazione compiuta dalla difesa per ciò solo svolta in termini così
generici da rendere irrilevante il mancato esame della deduzione difensiva da parte dei giudici
quibus,

a

ad una mera comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, dovendosi invece

accertare il grado di efficienza causale dei singoli comportamenti rispetto alla produzione dell’evento,
onde verificare se detta efficienza causale sia minima, cioè tale da poter essere – in via prognostica avulsa dalla seriazione causale senza apprezzabili conseguenze pratiche sul risultato complessivo
dell’azione criminosa.
5.Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella
misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 25 gennaio 2018

ovvero censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio.

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