Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19012 del 09/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19012 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LAEZZA SALVATORE N. IL 05/05/1955
SCARDETTA GIUSEPPE N. IL 22/05/1938
IACOMO PASQUALE N. IL 07/11/1958
BUSSOLA GIOVANNI N. IL 01/02/1985
avverso l’ordinanza n. 9948/2012 GIP TRIBUNALE di FIRENZE, del
05/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
l i• I e – ‘ GDott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 09/04/2013

Letta la requisitoria del procuratore generale che ha chiesto rigettarsi ricorso.
RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre il difensore degli indagati e deduce violazione di legge con riferimento agli
articoli 380,382,391 cpp e insussistenza dei presupposti posti a fondamento dello stato di
flagranza, con conseguente nullità dell’ordinanza di convalida; ciò in quanto nelle condotte dei
predetti non risulta essere stata superata la soglia della rilevanza penale, avendo gli stessi, al
più, posto in essere atti meramente preparatori. Gli indagati sono stati sorpresi nei pressi di un
istituto bancario in stato di assoluta passività, di talché, al massimo, si può ritenere sussistente
l’ipotesi di cui all’articolo 115 cp.
CONSIDERATO IN DIRITTO
111 ricorso è infondato e merita, conseguentemente, rigetto; i ricorrenti vanno
condannati alle spese del grado.
2. Il provvedimento impugnato pone in evidenza: a) che gli indagati sono stati osservati
nella loro condotta per circa un’ora da un agente della polizia penitenziaria che si trovava sul
balcone della sua abitazione e che, in tale periodo, gli stessi avevano tra loro discusso
indicando le telecamere che sorvegliavano l’istituto bancario, b) che in detto periodo di tempo,
gli indagati ispezionarono più volte l’esterno della filiale della banca, c) che in loro possesso fu
trovata una lancia termica, oltre tre bombole di gas, alcuni “piedi di porco” e una carta
topografica della città di Empoli, d) che sulla porta d’ingresso della banca furono repertati
alcuni segni di effrazione.
2.1. Da tale contesto fattuale, il gip ha tratto il non illogico convincimento che i quattro
indagati, non solo avessero intenzione di svaligiare l’istituto bancario, ma che gli stessi, di
fatto, fossero già entrati in azione, come dimostrato dagli eseguiti sopralluoghi, dalla
individuazione del sistema di videosorveglianza, dalla predisposizione di mezzi e strumenti per
portare a termine l’azione criminosa.
3. Correttamente quindi è stata ritenuta sussistente tanto l’idoneità, quanto la
inequivocità degli atti posti in essere dai ricorrenti.
PQM
M90-7
11.5492rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al g spese del procedimento.

Così deciso in Roma amera di consiglio, in data 9 aprile 2013.

1. Laezza Salvatore, Scarpetta Giuseppe, Iacomo Pasquale, Bussola Giovanni ricorrono
tramite il difensore avverso il provvedimento del gip di Firenze in epigrafe riportato, con il
quale è stato convalidato il loro arresto in flagranza, effettuato in Empoli in data 3 ottobre
2012, con riferimento al delitto di furto tentato pluriaggravato.

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