Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19011 del 09/04/2013


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Penale Ord. Sez. 5 Num. 19011 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: FUMO MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANUNZIO ADRIANA N. IL 17/02/1971 parte offesa nel
procedimento
c/
SANITA’ RAFFAELLA N. IL 25/08/1959
avverso l’ordinanza n. 177/2011 GIUDICE DI PACE di REGGIO
EMILIA, del 22/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
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Data Udienza: 09/04/2013

Letta la requisitoria del procuratore generale che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre per cassazione il predetto difensore e deduce inosservanza delle norme
processuali, perché la impugnata ordinanza deve essere dichiarata nulla ai sensi articolo 178
cpp, in quanto essa esclude illegittimamente l’intervento, l’assistenza, la rappresentanza della
persona offesa; inosservanza delle norme processuali con riferimento all’ordinanza emessa ai
sensi dell’articolo 175 del codice di rito, nonché contraddittorietà della motivazione in ordine al
punto relativo alla determinazione del termine entro il quale deve essere proposta la istanza di
restituzione in termini; inosservanza di norme processuali per essere stato il provvedimento
assunto de plano.
2.1.0sserva la ricorrente: a) è stato violato il principio del contraddittorio in quanto alla
persona offesa non è stato consentito di intervenire nel processo, b) la causa di forza maggiore
che rende legittima la restituzione in termini consistette nelle abbondanti nevicate cadute sulla
città di Bologna nel periodo d’interesse, nevicate che hanno impedito al difensore, non solo di
essere presente innanzi al giudice di pace di Reggio Emilia, ma anche di comunicare con la
cancelleria del predetto magistrato, c) essendo riuscita a contattare il difensore dell’imputato, il
difensore della persona offesa si era sentita rispondere che all’udienza del 7 febbraio 2012
nessuna attività processuale aveva avuto luogo, ma che era stato disposto semplicemente un
rinvio “per neve”; viceversa, solo successivamente, si era appreso che l’udienza si era
regolarmente tenuta e che il dibattimento era stato dichiarato aperto, d) tale circostanza era
divenuta nota per il difensore della persona offesa solo all’udienza del 24 aprile 2012 e, in tale
occasione, era stata proposta istanza di restituzione in termini, e) il giudice di pace ha ritenuto
tardiva detta istanza, non considerando quanto sopra chiarito al punto sub c) e, in ogni caso,
ha affermato che, anche a voler considerare dies a quo il 24 aprile, la integrazione probatoria a
sostegno delle istanza era intervenuta ben oltre 10 giorni dalla predetta data, f) detta
integrazione in realtà non era affatto necessaria, costituendo fatto notorio elle nevicate nel
mese di febbraio in Bologna, g) il provvedimento poi, in ogni caso, non poteva essere assunto
de plano (dovendosi seguire la procedura di cui all’articolo 127 cpp), in quanto non prevista
esplicitamente dalla legge la procedura senza formalità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In tema di restituzione nel termine, poiché l’art. 175, quarto comma cpp non
opera alcun rinvio all’art. 127, il rito da applicare ai fini dell’impugnazione tardiva della
sentenza contumaciale è quello de plano, in analogia con la procedura richiesta dall’art. 591
stesso codice per la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione (ASN 200508773-RV
231253).

1. Il giudice di pace di Reggio Emilia, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha
rigettato l’istanza di restituzione in termini per la costituzione di parte civile, avanzata dalla
difesa di Manunzio Adriana, persona offesa nel procedimento penale a carico di Sanità
Raffaella.

2. L’articolo 175 cpp prevede che, entro 10 giorni da quando è cessato l’impedimento,
deve essere proposta la istanza di restituzione nel termine. Orbene, quand’anche le nevicate
su Bologna fossero durate per l’intero mese di febbraio, sta di fatto che l’istanza fu proposta
ben due mesi dopo, vale a dire nel primaverile mese dì aprile.
3. Se risponde al vero che la difesa della parte civile è stata tratta in inganno (si deve
presumere, involontariamente) dalla difesa dell’imputato circa l’attività concretamente svolta
nell’udienza del 7 febbraio, ciò non rappresenta circostanza che possa essere fatta valere in
questa sede di legittimità, in quanto l’ordinaria diligenza professionale avrebbe richiesto al
difensore di parte civile che lo stesso si fosse personalmente e direttamente accertato circa
l’attività in concreto svolta nella predetta udienza, né è normativamente prevista, tra le cause
legittimanti la richiesta di restituzione nel termine, l’infondato affidamento che si è fatto sulle
altrui dichiarazioni, sia pure quelle provenienti da un collega nella medesima professione. I

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2

presupposti in base ai quali può essere chiesta la restituzione in termini, costituendo detta
restituzione un istituto di carattere eccezionale, non possono essere enucleati per analogia.
4. Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, essendo tutte le censure
manifestamente infondate.
5. Consegue ulteriormente la condanna della ricorrente alle spese del procedimento e al
versamento di somma favore della cassa delle ammende; si stima equo determinare detta
somma nell’ammontare di euro 1000.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di C 1000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, camera di c4isiglio, in data 9 aprile 2013.

PQM

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