Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19010 del 09/04/2013


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Penale Ord. Sez. 5 Num. 19010 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: FUMO MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CANNIZZARO GIOVANNI N. IL 27/02/1979
avverso l’ordinanza n. 572/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
19/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
le e/sentite le conclusioni del PG Dott

Uditi d. ensor Avv.;

Data Udienza: 09/04/2013

Letta la requisitoria del procuratore generale che ha chiesto dichairarsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO

2. Con la predetta richiesta di revisione, si era sostenuto il contrasto tra il giudicato
predetto e quello di cui alla sentenza Adel gup di Catanzaro in data 22 dicembre 2009
(irrevocabile in data 10 aprile 2010), con hiquale il Cannizzaro fu sj4iassoito dal delitto di cui
all’articolo 416 bis cp (appartenenza alla cosca Da Ponte-Cann zzaro) per insussistenza del
fatto.
3. Avverso la predetta ordinanza della corte d’appello di Salerno ricorre per cassazione il
difensore di Cannizzaro Giovanni e deduce violazione di legge, contraddittorietà, illogicità e
difetto di motivazione. Cannizzaro fu assolto dal delitto associativo in quanto il giudicante ebbe
a ritenere la insussistenza dell’associazione stessa. È dunque evidente che il ricorrente non può
aver agito allo scopo di favorire o agevolare una struttura criminale che non esiste.
Conseguentemente, si deve ritenere che il contrasto tra giudicati non sia limitato al piano
logico, ma consista in una obiettiva inconciliabilità di fatti storici.
In data 28.3.2013 è stata depositata memoria di replica alla requisitoria del PG.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile e il ricorrente va condannato alle spese del grado e al
versamento di somma a favore della cassa delle ammende; si stima equo determinare detta
somma nella misura di euro 2000.
2. La corte d’appello di Salerno, nella sua ordinanza, ha ricordato come l’aggravante di
cui all’articolo 7 della legge 203 del 1991 sia stata contestata e ritenuta sotto il duplice aspetto
della agevolazione di una struttura mafiosa e dell’uso del metodo mafioso. Ne ha tratto la
conseguenza che, seppure non può più (a seguito della sentenza del gup sopra ricordata)
essere ritenuta la aggravante sotto l’aspetto dell’agevolazione, permane l’aspetto della
metodica mafiosa.
2.1. Tale argomentazione è del tutto ignorata nel ricorso, il quale, dunque, sotto questo
aspetto, appare connotato da insanabile genericità.
2.2. Esso è anche intrinsecamente contraddittorio quando, nel penultimo capoverso
dell’ultima pagina, sostiene “nel caso di specie, detta contraddittorietà può essere eliminata
con una semplice, innocua, ma congrua, riduzione di pena”, avendo tuttavia, nell’ultimo
capoverso della prima pagina, premesso “l’aggravante ex articolo 7 legge 203/91 è stata però

esclusa nel calcolo della pena”.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di C 2000 a favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, camera di c miglio, in data 9 aprile 2013.

1. Con l’ordinanza in epigrafe riportata, la corte d’appello di Salerno ha dichiarato
inammissibile la richiesta di revisione avanzata nell’interesse di Cannizzaro Giovanni,
condannato con sentenza 13 giugno 2006 (irrevocabile il 21 aprile 2007), perché riconosciuto
colpevole dei delitti di omicidio volontario, tentato omicidio e reati famulativi; il tutto aggravato
ai sensi dell’articolo 7 legge 203 del 1991.

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