Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1901 del 29/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1901 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GIUGLIANO GIANLUCA N. IL 15/01/1982
avverso la sentenza n. 9931/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
06/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 29/11/2012
OSSERVA
Giugliano Gianluca ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Napoli in data 6-12-2011 , che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 9 co 2 I.
1423/56 , commesso in Napoli l’8-9-10.
li ricorrente deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale,
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di
legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di
merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla
dosimetria della pena sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle
ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è
senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla
condotta anteatta dell’imputato, al quale è stata contestata la recidiva reiterata.
Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto
dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con conseguente
condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della
cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille .
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro mille.
Così deciso in Roma il 29-11-12.
in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.