Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19008 del 25/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19008 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PILIERO MARIO nato il 04/05/1983 a TORRE ANNUNZIATA
avverso la sentenza del 07/03/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;
Data Udienza: 25/01/2018
FATTO E DIRITTO
1. Mario Piliero chiede l’annullamento della sentenza indicata in epigrafe con
la quale la Corte di appello di Napoli ha rideterminato a suo carico la pena in
quella di mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in relazione al reato
di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
2.11 ricorrente, con unico e sintetico motivo di ricorso, denuncia la
mancanza e illogicità della motivazione in punto di responsabilità.
esaurisce in un enunciato meramente assertivo della esistenza del vizio e che,
pertanto, non assolve all’onere di ragionata critica della decisione impugnata
onde sottometterla al vaglio della Corte di legittimità a fronte di una congrua
motivazione della sentenza impugnata che, procedendo alla riqualificazione
giuridica del fatto, ha richiamato le caratteristiche, organizzate e professionali,
dell’attività di spaccio ascrittagli dando atto della intervenuta rinuncia
dell’imputato ai motivi di gravame concernenti la condanna per il reato di cui al
capo b) (art. 455 cod. pen.).
4. All’inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00,
considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( cfr.
art. 616 cod. proc. pen. e sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n.
186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il g. 25 gennaio 2018
3.11 ricorso è inammissibile per l’assoluta genericità del motivo, che si