Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19006 del 25/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19006 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE BLASIO FRANCESCO nato il 29/10/1981 a CASERTA

avverso la sentenza del 11/05/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 25/01/2018

FATTO E DIRITTO

L’imputato Francesco De Blasio, con il patrocinio del difensore, ricorre contro la sentenza della
Corte di appello di Napoli che, in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione,
ha rideterminato la pena in quella di anni due di reclusione ed euro 2.400,00 di multa per i reati di
cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R 309/1990 e 385 cod. pen..
Denuncia vizi di violazione di legge e mancanza di motivazione per l’eccessività della pena
inflittagli, anche con riguardo all’aumento a titolo di continuazione e per la mancata applicazione
delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile perché le censure, intrinsecamente generiche sono anche
manifestamente infondate.

sanzionatorio, rimesso all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di
legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza, da
esauriente e logica motivazione. Al contrario di quanto si ipotizza nel ricorso la sentenza di appello ha
motivato adeguatamente la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sulla scorta
di un ponderato giudizio di gravità della condotta che, sebbene sussumibile nel fatto lieve di cui
all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 costituiva in una alla recidiva contestata, un elemento che
denotava negativamente la personalità dell’autore. La motivazione della Corte, incentrata sulla
verifica in concreto della gravità del fatto e del giudizio di pericolosità del suo autore, tiene conto
delle regole dettate dalla Corte di legittimità sull’obbligo di specifica motivazione che incombe sul
giudice ai fini della concreta determinazione della pena demandato al detto giudice che si sottrae a
rilievi in sede di legittimità, allorquando il supporto motivazionale sul punto sia aderente ad elementi
tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto anche con
riguardo alla pena base ed all’aumento di pena per la continuazione fra reati, determinata in misura
non coincidente con il minimo edittale in ragione del quantitativo non trascurabile di stupefacente
detenuto ed alla gravità del fatto, commesso in costanza di applicazione della misura degli arresti
domiciliari, dai quali, sorpreso dagli agenti, evadeva.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a
giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila).

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il g. 25 gennaio 2018

I motivi di ricorso involgono, in vero, un profilo della regiudicanda, quello del trattamento

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