Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19004 del 25/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19004 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARRICHIELLO GIUSEPPE nato il 24/09/1993 a NAPOLI

avverso la sentenza del 18/05/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle partì;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 25/01/2018

FATTO E DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha rideterminato in mesi otto di
reclusione la pena inflitta a Giuseppe Arrichiello per i reati di cui agli artt. 337 e 635 cod. pen. e
mesi uno di arresto ed euro tremila di ammenda per il reato di cui all’art. 187, commi 1 e 8, Cod.
Strada.
2.Contro la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, deducendo vizio di
motivazione in merito alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
3.11 ricorso va dichiarato inammissibile perché le delineate censure sono palesemente infondate,
involgendo un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all’esclusivo
apprezzamento del giudice di merito e sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto da

ostativo alla formulazione di un giudizio di pericolosità attenuata la gravità della condotta
complessivamente tenuta ed espressasi con una violenza reiterata verso persone e cose al fine di
evitare di sottoporsi ad accertamenti di cui all’art. 187 Cod. Strada
dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a
giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila).

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il g. 25 gennaio 2018

esauriente e logica motivazione, come nel caso in esame in cui la Corte territoriale ha ritenuto

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