Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19002 del 25/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19002 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IACOBAZZI PAOLO nato il 07/05/1960 a SAN SEVERO
avverso la sentenza del 10/02/2017 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 25/01/2018

FATTO E DIRITTO

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, ha confermato la condanna di Paolo
Iacobazzi alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di evasione.
2.L’imputato, con il patrocinio del difensore, propone ricorso per cassazione e denuncia i vizio di
violazione di legge e mancanza di motivazione in punto di responsabilità; di mancata determinazione
della pena nel minimo edittale ed esclusione della recidiva, per la risalenza nel tempo dei precedenti
penali..
3.11 ricorso è inammissibile per la indeducibilità e genericità delle censure proposte.
A fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso
– che, cioè l’imputato era autorizzato dal magistrato di sorveglianza a recarsi in qualunque tempo nei

argomenti sviluppati dal ricorrente sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto
volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. I
giudici a quibus hanno, in vero, valorizzato il mancato adempimento delle prescrizioni che il
magistrato di sorveglianza gli aveva imposto a corredo della concessa autorizzazione, onde
consentire, in ogni momento, la verifica della sua permanenza anche nei luoghi condominiali.
4. Anche in punto di pena e di mancata esclusione della recidiva la conferma della sentenza di
primo grado, ancorata sulla gravità del fatto e sull’attualizzazione del giudizio di pericolosità
conclamato dalla condotta tenuta, le censure del ricorrente appaiono volte ad sollecitare una diversa
valutazione della Corte di legittimità non palesando il ragionamento dei giudici del merito alcun vizio
di illogicità delle statuizioni assunte.
5.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende
che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 gennaio 2018

Il Consigliere estensore
Emilia Anna GiSf4ano
,

Il Pr
Pierluigi EJ

tefano

locali condominiali -, e con motivata conferma dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, gli

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