Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19001 del 25/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19001 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MOLENDINI MACCHITELLA OMERO nato il 18/10/1957 a CELLINO SAN MARCO

avverso la sentenza del 28/03/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
BRINDISI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 25/01/2018

FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso affidato al difensore di fiducia Omero Molendini Macchitella chiede l’annullamento della sentenza
indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Brindisi, su richiesta dell’imputato concordata con il pubblico ministero,
ha applicato all’imputato la pena di anni mesi uno e giorni venti di reclusione per i reati ascrittigli, pena applicata in
aumento su quella di anni tre e mesi otto di reclusione di cui alla sentenza del 22 dicembre 2015 irrevocabile il 21
luglio 2016 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi.
2.11 ricorrente affida le proprie censure ad un unico motivo di ricorso con il quale deduce vizio di violazione di
legge, in relazione agli artt. 125 e 129 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per essere quella recata dalla sentenza
impugnata di mera apparenza, in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità.
3.11 ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza delle addotte censure. Univoca è

sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di
proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, per vizio di
motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non
punibilità ai sensi della disposizione ora menzionata. Nel caso in esame, risulta, viceversa, dalla decisione impugnata
che il Giudice di merito ha mostrato di considerare, in punto di fatto, la possibile rilevanza di situazioni che
comportassero il proscioglimento, che ha motivatamente negato sulla base di uno specifico ed argomentato vaglio
delibativo incentrato sull’apprezzamento delle evidenze di prova – documentazione amministrativa e intercettazioni
telefoniche- che comprovavano le condotte corruttive ascritte al ricorrente.
5.All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00
(tremila), considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità ( cfr. art. 616 cod. proc. pen. e sentenza Corte costituzionale del 13
giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
della somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il g. 25 gennaio 2018

la giurisprudenza della Corte ( ex multis: Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Fede, Rv. 256359) secondo la quale la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA