Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 190 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 190 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CEPARANO ANTIMO N. IL 15/03/1973
avverso l’ordinanza n. 1/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZA,
del 04/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di
Potenza rigettava il reclamo proposto da Ceparano Antino avverso il
provvedimento di inammissibilità della domanda di riconoscimento della
liberazione anticipata “speciale” emesso dal Magistrato di Sorveglianza di
Potenza.
Ceparano è detenuto per il delitto di estorsione aggravata ai sensi dell’art. 7

2014 aveva escluso dal beneficio i condannati per i delitti di cui all’art. 4 bis ord.
pen. e che non trovava applicazione il principio di irretroattività della norma
penale sfavorevole, atteso che si trattava di norma processuale e che,
comunque, il decreto legge non convertito perde la sua efficacia ex tunc.

2.

Ricorre per cassazione Ceparano Antino, deducendo insufficienza e

contraddittorietà della motivazione.
Il ricorrente ricorda di avere presentato l’istanza di concessione della
liberazione anticipata speciale nella vigenza del decreto legge 146 del 2013 e
invoca l’ultrattività della norma la cui natura sostanziale propugna.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

Questa Corte, con numerose pronunce, ha affermato che la disposizione di
cui all’art. 4 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, non recepita dalla legge di
conversione 21 febbraio 2014, n. 10, nella parte in cui prevede un trattamento
più favorevole per il condannato per uno dei delitti previsti dall’art. 4-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione ai comportamenti pregressi alla sua
pubblicazione, e consistente in una maggiore detrazione di pena ai fini della
liberazione anticipata, non ha efficacia ultrattiva, neppure se apparentemente
vigente al tempo della domanda di concessione del beneficio, sia perché alla
materia in questione, in quanto estranea al diritto penale sostanziale, non è
applicabile il principio di irretroattività della legge più sfavorevole, sia perché, in
generale, le regole attinenti al fenomeno della successione di leggi nel tempo
non si attagliano alla vicenda relativa alla sorte delle disposizioni di decreti-legge
non recepite nella legge di conversione. Inoltre, è stata ritenuta manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale del comma quarto dell’art. 4

2

legge 203 del 1991; il Tribunale osservava che la legge di conversione n. 10 del

D.L. 23 dicembre 2013 n. 146, nel testo risultante a seguito delle modifiche
introdotte dalla legge di conversione (legge 21 febbraio 2014, n. 10) laddove
prevede l’esclusione dei condannati per i reati di cui all’art. 416 bis cod. pen.,
dalla disciplina di maggiore favore in tema di entità della detrazione di pena per
semestre ai fini della liberazione anticipata stabilita, in generale, per gli altri
condannati, in riferimento agli artt. 3, 27 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione
all’art. 3 CEDU, in quanto la disposizione censurata prefigura un regime speciale
che, siccome amplia gli effetti di favore conseguibili da tutti i soggetti in

determinati da situazioni cui si collega una connotazione di immanente e
peculiare pericolosità, e, di per sé, non è causa generatrice di trattamenti
inumani o degradanti.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 19 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

espiazione di pena, può essere legittimamente sottoposto dal legislatore a limiti

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