Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 190 del 02/12/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 190 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
• COMITALE Antonio nato a Napoli il 22/10/1987
avverso la sentenza in data 18/12/2014 della Corte di Appello di Napoli
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Perla Lori, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 18/12/2014 la Corte di Appello di Napoli confermava la
decisione emessa con giudizio abbreviato dal giudice dell’udienza preliminare del
locale tribunale il 17/03/2014 con la quale l’appellante Comitale Antonio era
stato condannato, previo riconoscimento di attenuanti equivalenti alle
aggravanti, alla pena – sospesa alle condizioni di legge – di un anno, nove mesi,
dieci giorni di reclusione ed € 600,00 perché ritenuto responsabile, in concorso
con Andreozzi Paolo, dei reati di tentata rapina aggravata, violazione di domicilio
e sequestro di persona.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Comitale tramite il difensore di fiducia
sulla base di due motivi: – violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla

Data Udienza: 02/12/2016

richiesta di riqualificazione dei fatti in furto aggravato nonché di assorbimento
del reato di sequestro di persona in quello di tentata rapina.
Il ricorso è inammissibile perchè si risolve nella pedissequa reiterazione del
primo e del secondo motivo proposti in appello e motivatamente disattesi con
doppia pronuncia conforme dal giudice di merito, dovendosi lo stesso considerare
non specifico ma soltanto apparente, in quanto non assolve la funzione tipica di
critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso, con la conseguenza che è

esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta (Cass.
Sez. 6, sent. n. 20377 del 11/03/2009, dep. 14/05/2009, Rv. 243838).
3. La corte territoriale ha infatti evidenziato sulla base di argomenti non presi in
considerazione dal ricorrente ovvero non confutati specificatamente:
Iiia, Nrs.., va

– la violenza –sulte, dopo il tentativo di impossessamento della cosa altrui,
esercitata al fine di assicurarsi l’impunità, e, quindi, la corretta qualificazione
della fattispecie in termini di tentata rapina impropria;
– le ragioni per cui il sequestro di persona non può essere assorbito dal reato di
rapina, protraendosi la privazione della capacità di agire imposta alla vittima
oltre il limite temporale necessario per commettere la rapina stessa.
4. Alla dichiarazione d’inammissibilità, segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al
versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma ritenuta equa di C 1.500,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa
delle ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma il giorno 2 dicembre 2016

/m

Il Consigliere estensore
Dott.igi Ag stinacchio

Il Presidente
Dott. Matilde Cammino

privo dei requisiti di cui all’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la

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