Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19 del 27/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) DI TRAPANI NICOLO’ N. IL 08/06/1961
avverso l’ordinanza n. 2730/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 18/10/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOT2C0-11;
lette/rifiíe
le conclusioni del PG431f
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Uditi dif sor Avv.;

Data Udienza: 27/11/2012

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RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18/10/2011 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna
rigettava il reclamo proposto dal detenuto Di Trapani Niccolò contro il decreto
assunto ai sensi dell’art. 18 ter ord. pen. dal magistrato di Sorveglianza di
Reggio Emilia di trattenimento di una missiva. Il Tribunale, acquisite la missiva e
avendone data lettura in Camera di Consiglio, rilevava che le comunicazioni
erano criptiche e caratterizzate da disegni indecifrabili, potenzialmente rilevanti

2. Ricorre per cassazione Di Trapani Niccolò, deducendo la violazione
dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 18 ter comma
1, lett. a) ord. pen.: secondo il ricorrente, dal provvedimento non appare
comprensibile quali elementi siano stati riscontrati nella missiva e ritenuti
rilevanti ai fini di indagine o esigenze investigative o per la prevenzione di reati
ovvero per ragioni di sicurezza. Il provvedimento di rigetto era fondato sul mero
sospetto e disancorato da qualsiasi elemento concreto.
In un secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 606, comma
1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione all’art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc.
pen.: per respingere il reclamo era stata usata una formula di rito.
Il ricorrente conclude per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza
impugnata.

3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, chiede il rigetto del
ricorso. Legittimamente il provvedimento impugnato non riportava il contenuto
delle frasi ritenuto di contenuto ambiguo e sospetto, per evitare di vanificare le
finalità per le quali il trattenimento della corrispondenza è stato disposto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato
inammissibile.

Il Tribunale, con motivazione concisa ma logica e niente affatto apparente,
ha indicato il motivo per cui la corrispondenza è stata trattenuta e non
consegnata: essa contiene comunicazioni criptiche (cioè incomprensibili, tali da
far sospettare che dietro alle stesse si nascondano significati o messaggi diretti
al detenuto e che devono restare segreti alle Autorità), nonché disegni
indecifrabili, tali, per lo stesso motivo di far sorgere sospetti su eventuali

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per la tutela dell’ordine e della sicurezza.

comunicazioni in codice o comunque segrete dirette al detenuto.

L’esito della ricognizione della missiva ha indotto il Tribunale a ritenere la
stessa “potenzialmente rilevante per la tutela dell’ordine e della sicurezza” e,
quindi, a disporre il trattenimento della corrispondenza sulla base di quanto
previsto dall’art. 18 ter comma 1, ord. pen.; tale conclusione appare logica: se il
detenuto è considerato pericoloso – essendo soggetto al regime di cui all’art. 41
bis ord. pen. – il timore che qualcuno intenda comunicargli qualcosa senza far

comunicazione illecita o, comunque, pericolosa.

La pretesa implicita del detenuto, esposta nel primo motivo di ricorso, di
conoscere il contenuto della missiva è, poi, chiaramente infondata: nel
procedimento di controllo della corrispondenza dei detenuti non sussiste un
diritto dell’interessato o del difensore alla visione e alla estrazione di copia della
comunicazione epistolare trattenuta (Sez. 1, n. 7505 del 25/01/2011 – dep.
25/02/2011, Trigila, Rv. 249803) ed è legittimo il provvedimento dell’autorità
giudiziaria che abbia disposto il trattenimento della corrispondenza del detenuto
senza indicare gli specifici motivi che hanno giustificato la decisione, posto che,
diversamente, verrebbero vanificate le finalità perseguite dalla misura. (Sez. 1,
n. 38632 del 23/09/2010 – dep. 03/11/2010, Bosti, Rv. 248676)

La disciplina è stata ritenuta da questa Corte del tutto conforme a
Costituzione e alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, così da valutare
come manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale sollevata
in diverso procedimento. (Sez. 1, n. 47748 del 05/12/2011 – dep. 21/12/2011,
Lo Piccolo, Rv. 252188)

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al pagamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 27 novembre 2012

Il Consigliere estensore

Il Presidente

conoscere la comunicazione alle Autorità indice a ritenere che si tratti di

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