Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19 del 18/09/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SGHERRI LUCIANA N. IL 10/04/1935
avverso la sentenza n. 25845/2012 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 24/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

••


1
I

Data Udienza: 18/09/2013

1. Sgherri Luciana propone ricorso straordinario , tramite i difensori , avverso
la sentenza di questa Corte — Seconda Sezione penale- ,in data 24-1-13,
che, su ricorso delle parti civili, ha annullato la sentenza assolutoria emessa nei
confronti dell’imputata , in ordine al reato di cui all ‘art 640 cp , rinviando al
giudice civile competente per valore in grado di appello.
2. Il ricorrente deduce errore di fatto determinato da una svista in merito
all’ammissibilità del ricorso proposto dalle parti civili, in assenza del ricorso da
parte del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Firenze ed
esclusivamente nel merito , senza alcun riferimento alle statuizioni civili e
senza alcuna richiesta al riguardo.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile, atteso il difetto di legittimazione in capo al ricorrente.
L’art 625 bis co 2 cpp ,infatti , attribuisce la legittimazione a proporre ricorso
straordinario , oltre che al procuratore generale , al “condannato”. Al riguardo,
Sez Un. 21-6-12 n. 28719, Marani , rv. n. 252695 ha stabilito che è legittimato
alla proposizione del ricorso straordinario anche l’imputato condannato al solo
risarcimento del danno in favore della parte civile , che prospetti un errore di
fatto nella decisione della Corte di cassazione relativamente al capo concernente
le statuizioni civili , per l’ontologica identità di diritti processuali fra azione
penale e azione civile . Ma , nel caso in disamina , non vi è stata condanna.
Questa suprema Corte — Seconda Sezione — ha annullato la sentenza impugnata
e ha rinviato al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Quest’epilogo decisorio del giudizio di legittimità non può essere equiparato in

RITENUTO IN FATTO

alcun modo ad una pronuncia di condanna , onde difetta, in capo al ricorrente,
la qualità di condannato ,cui si correla la legittimazione al ricorso ex art 625 bis
cpp.
4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile , con conseguente condanna deI4,
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trecento,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

4

PQM
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E DELLA SOMMA DI E. 300,00 IN FAVORE DELLA CASSA DELLE AMMENDE.

deciso in Roma, ali ‘udienza del 18-9-13.

COSÌ

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