Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 19 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
KADELI KLEVIS N. IL 30/07/1986
avverso la sentenza n. 3140/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
20/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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. concluso per)
Sante Spinaci, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
limitatamente al trattamento sanzionatorio, inammissibilità nel resto;

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Data Udienza: 17/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1.

La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 20/05/2013, ha

parzialmente riformato con riguardo al trattamento sanzionatorio la pronuncia di
condanna emessa in data 13/05/2010 dal Tribunale di Ancona – Sezione
Distaccata di Senigallia nei confronti di Kadeli Klevis, imputato del reato previsto
dagli artt.110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per avere
illegalmente ceduto in concorso con altri gr.5 di sostanza stupefacente del tipo

2. Klevis Kadeli propone ricorso per cassazione deducendo inosservanza o
erronea applicazione della legge penale nonché manifesta illogicità della
motivazione in ordine alla valutazione circa la concreta sussistenza di elementi
probatori a carico dell’imputato. In particolare, si duole del fatto che la pronuncia
di condanna si basi esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa senza
fornire motivazione a confutazione delle deduzioni svolte in proposito nell’atto di
appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La delibazione dei motivi sopra indicati fa escludere l’emergere di un
quadro dal quale possa trarsi ragionevole convincimento dell’evidente innocenza
del ricorrente.
1.1. Deve, pertanto, rilevarsi l’intervenuto decorso del termine massimo di
prescrizione del reato.
1.2. Sul punto, l’orientamento della Corte di Cassazione è univoco. In
presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a
pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art.129, comma 2,
cod.proc.pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere
l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la
sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non
contestabile, cosi che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo
appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu oculi, che a
quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di
accertamento o di approfondimento (Sez. U, n.35490 del 28/05/2009,
Tettamanti, Rv. 244275).
1.3. Nel caso di specie, restando al vaglio previsto dall’art.129, comma 2,
cod.proc.pen., l’assenza di elementi univoci dai quali possa trarsi, senza

2

cocaina.

necessità di approfondimento critico, il convincimento di innocenza dell’imputato
impone l’applicazione della causa estintiva.

2. In merito al reato contestato, qualificato ai sensi dell’art.73, comma 5,
T.U. Stup., commesso nel mese di settembre 2005, ai fini del tempo necessario
a prescrivere, sia se si faccia riferimento alla pena edittale prevista all’epoca del
fatto ovvero alla pena edittale da sei mesi a quattro anni recentemente
introdotta dall’art.24 ter decreto-legge 20 marzo 2014, n.36, convertito con

spirato. All’epoca del fatto era, infatti, in vigore il previgente art.157 cod. pen.
(modificato con legge 5 dicembre 2005, n.251, entrata in vigore in data 8
dicembre 2005), che imponeva di tenere conto della diminuzione minima
stabilita per le circostanze attenuanti, ma per le condotte concernenti sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall’art.14 era
prescritta dall’art.73, comma 5, T.U. Stup. la pena della reclusione da uno a sei
anni. L’intervenuta modifica normativa, che ha introdotto una figura autonoma di
reato, non incide sul regime di prescrizione in quanto la nuova disciplina
sanzionatoria dell’art.73, comma 5, d.P.R. n.309/90, prevede la pena massima
della reclusione pari a quattro anni, ma per i delitti è previsto un termine di
prescrizione non inferiore a sei anni. Il tempo massimo necessario a prescrivere
nel caso in esame non può, dunque, in ogni caso, essere superiore a 7 anni e 6
mesi, e risulta, pertanto, maturato, né si rilevano dagli atti periodi di
sospensione tali da far il termine di prescrizione oltre la data
dell’odierna udienza.
3.

Va disposto, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata nei

confronti di Kadeli Klevis, essendo il reato contestato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 17/11/2015

modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n.79, il termine massimo risulta

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