Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19 del 15/11/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19 Anno 2017
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI VARESE
nei confronti di:
BAAQUILI KARIM N. IL 29/06/1984
CICCARELLI GIUSEPPE N. IL 07/11/1962
avverso l’ordinanza n. 381/2016 GIP TRIBUNALE di VARESE, del
01/06/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
(P-e
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 15/11/2016

RITENUTO IN FATTO

1.11 Giudice per le indagini preliminari di Varese non convalidava l’arresto degli
indagati ritenendo che i fatti di estorsione contestati andassero qualificati come
esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con conseguente illegittimità della
applicazione della misura cautelare.
Si contestava che il Ciccarelli, anche facendo ricorso alla attività intimidatoria
del coindagato Baaquili Karim, estraneo al rapporto contrattuale di locazione che

locato.

2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il pubblico
ministero che deduceva:
2.1. vizio di legge: sarebbero sussistenti gli elementi dell’estorsione tenuto
conto dell’efficacia coercitiva delle reiterate minacce e del ricorso all’azione
intimidatorio di un terzo estraneo al rapporto contrattuale;
2.2. vizio di motivazione: sarebbero state ignorate le emergenze procedimentali
che indicherebbero una condotta estorsiva. Nel provvedimento impugnato si
sarebbe infatti illegittimamente valorizzata la versione fornita dall’indagato senza
tenere in considerazione che le indicazioni fornite dall’offeso risultava confermata
dagli altri elementi di prova raccolti. Segnatamente: non risulterebbe alcuna
chiamata del Ciccarelli al 112 (circostanza che, nella ricostruzione censurata
avrebbe avvalorato la versione dell’indagato circa il comportamento aggressivo
tenuto dall’offeso quando gli era stato richiesto di spostare la sua autovettura);
inoltre non trovava alcuna giustificazione la sottrazione dei documenti e del
denaro dell’offeso (appresi dal vano portaoggetti dell’autovettura); apodittica
sarebbe infine la svalutazione delle dichiarazioni della moglie della persona
offesa;
2.3. vizio di legge: violazione della normativa relativa all’arresto in flagranza.

3. Il Procuratore generale con requisitoria scritta concludeva per l’annullamento
senza rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il collegio

condivide la giurisprudenza secondo cui in sede di ricorso per

cassazione contro il provvedimento di convalida dell arresto possono dedursi
esclusivamente vizi di illegittimità, con riferimento, in particolare, al titolo del
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aveva con la persona offesa, la aveva costretto l’offeso a rilasciare l’immobile

reato, all’esistenza o meno della flagranza e all’osservanza dei termini,
rimanendo escluse le questioni relative ai vizi di motivazione che attengono, in
punto di fatto, al giudizio di merito inerente l’affermazione della responsabilità
penale (Cass. sez. 6, n. 21771 del 18/05/2016, Rv. 267071; Cass. sez. 6 n.
38180 del 14/10/2010 Rv. 248519). Il motivo di ricorso che censura la
motivazione del provvedimento sulla convalida della misura precautelare è
pertanto inammissibile in quanto deduce dei vizi del percorso argomentativo la
cui verifica esula dal perimetro riservato al sindacato di legittimità sui

2. Gli altri due motivi di ricorso sono fondati.
2.1. Con riferimento al primo motivo

che contesta la correttezza della

qualificazione giuridica assegnata al fatto dal giudice della convalida il collegio
premette che il giudice della cautela può autonomamente attribuire al fatto
descritto nella contestazione una diversa qualificazione o definizione giuridica
rispetto a quella formulata al momento in cui è stata adottata la misura
precautelare (Cass. sez. 2, n. 40265 08/07/2014 Rv. 260852).
Con specifico riguardo alla diagnosi differenziale tra il delitto di estorsione e
quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni il collegio condivide la
giurisprudenza secondo cui è configurabile il delitto di estorsione, e non quello di
esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, in
presenza di una delle seguenti condizioni relative alla condotta di esazione
violenta o minacciosa di un credito: a) la sussistenza di una finalità costrittiva
dell’agente, volta non già a persuadere ma a costringere la vittima, annullandone
le capacità volitive; b) l’estraneità al rapporto contrattuale di colui che esige il
credito, il quale agisca anche solo al fine di confermare ed accrescere il proprio
prestigio criminale attraverso l’esazione con violenza e minaccia del credito
altrui; c) la condotta minacciosa e violenta finalizzata al recupero del credito sia
diretta nei confronti non soltanto del debitore ma anche di persone estranee al
sinallagma contrattuale (Cass. sez. 2 n. 11453 del 17/02/2016 Rv. 267123).
Nel caso di specie il ricorso all’intervento di un terzo estraneo al rapporto
contrattuale unitamente alle modalità violente evidentemente finalizzate alla
coercizione piuttosto che alla persuasione consente di ritenere – allo stato degli
atti — corretto l’inquadramento del fatto nella fattispecie prevista dall’art. 629
cod. pen.
2.2. Anche il terzo motivo di ricorso è fondato.
Il giudice della convalida della misura precautelare deve infatti

limitarsi a

valutare la legittimità dell’operato della polizia giudiziaria prendendo in esame gli
elementi disponibili all’atto dell’imposizione del vincolo. Il giudice della convalida

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provvedimenti di convalida dell’arresto.

dell arresto in flagranza deve cioè operare con giudizio “ex ante”, avendo
riguardo alla situazione in cui la polizia giudiziaria ha provveduto, senza tener
conto degli elementi non conosciuti o non conoscibili della stessa, che siano
successivamente emersi (Cass. sez. 6 n. 18196 del 13/04/2016, Rv. 266930).
Si tratta di effettuare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa
situazione di chi ha operato l’ arresto, per verificare, sulla base degli elementi al
momento conosciuti, se la valutazione di procedere all’ arresto rimanga nei limiti
della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi quindi ragionevole motivo

predetto controllo alla verifica dei presupposti per l’affermazione di responsabilità
(Cass. sez. 5 n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016 Rv. 265885).
2.3. Deve inoltre essere chiarito che il giudizio sulla convalida deve essere inoltre
tenuto distinto da quello relativo alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza
che caratterizza il diverso provvedimento sulla eventuale applicazione della
misura cautelare (Cass. sez. 4 n. 19289 del 27/01/2005, Rv. 231545).
Le regole di valutazione del giudizio sulla convalida della misura “precautelare”
sono infatti diverse da quelle che governano l’esercizio della discrezionalità del
giudice nel giudizio sulla misura “cautelare”. Mentre il giudizio sulla convalida si
esaurisce nella verifica della legittimità dell’operato della polizia giudiziaria e
sulla eventuale correttezza della qualifica giuridica assegnata al fatto, la
cognizione cautelare prevede un vaglio degli elementi di prova disponibili (ed
eventualmente sopravvenuti rispetto al momento della applicazione della misura
precautelare) finalizzata alla verifica della, ragionevole ed alta, probabilità di
colpevolezza dell’indagato.
2.4. Nel caso di specie, in contrasto con le indicazioni ermeneutiche sopra
indicate, il giudice della convalida effettuava una illegittima commistione tra il
giudizio sulle condizioni per la applicazione della misura precautelare e quello
sulla esistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
L’ordinanza che non convalida l’arresto deve dunque essere annullata senza
rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata che non convalida l’arresto.
Così deciso in Roma, il giorno 15 novembre 2016

L’estensore

Il Preside te

nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, senza estendere il

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