Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18998 del 25/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18998 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PULLI GIUSEPPINA nato il 17/06/1968 a SQUINZANO
avverso la sentenza del 13/02/2017 del TRIBUNALE di LECCE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 25/01/2018

FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso affidato al difensore di fiducia Giuseppina Pulii chiede l’annullamento della sentenza indicata in
epigrafe con la quale, su sua richiesta e consenso del pubblico ministero, le è stata applicata la pena di anni uno e
mesi otto di reclusione per i reati di cui all’art. 314 e 640 cod. pen. in continuazione con i fatti di sui alla sentenza del
Tribunale di Lecce del 1 ottobre 2015, irrevocabile il 17 dicembre 2015.
2.La ricorrente affida le proprie censure ad un unico composito motivo di ricorso con il quale deduce vizio di
violazione di legge, in relazione agli artt. 314 e 640 cod. pen. e 546 cod. proc. pen.., e vizio di motivazione, per essere
quella recata dalla sentenza impugnata di mera apparenza, in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità ed al
giudizio di adeguatezza della pena convenuta tra le parti.
3.11 ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza delle addotte censure. Univoca è

sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di
proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, per vizio di
motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non
punibilità ai sensi della disposizione ora menzionata. La ricostruzione difensiva, svolta nel motivo di impugnazione, si
fonda, ai fini della ricostruzione dell’obbligo di motivazione, incompatibili con l’avvenuto concordato sanzionatorio, cioè
su una richiesta di applicazione di pena proveniente dalla stessa ricorrente e tale da presupporre rinuncia implicita a
questioni sulla colpevolezza. La sentenza impugnata, con motivazione sintetica ma in linea con la tipologia della
sentenza di applicazione pena, ha escluso, con logici argomenti, la configurabilità di situazioni di fatto per cui avrebbe
dovuto pervenirsi al proscioglimento della Pulii richiamando l’esito delle indagini svoltesi con acquisizioni documentali e
dichiarazioni di persone informate sui fatti.
3.1 Anche con riguardo all’entità della pena convenuta tra le parti è sufficiente che dalla sentenza risulti che il
giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni nell’ambito della verifica del trattamento sanzionatorio convenuto tra le
parti, non connotato da illegalità della pena. Né l’imputato può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione,
censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento che la statuizione del giudice coincide
esattamente con la volontà pattizia del giudicabile. Ne consegue che l’imputato non può prospettare con il ricorso per
cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato, ove tale patto non sia connotato da un accordo
sul reato ovvero in presenza di trattamento sanzionatorio illegale
4.All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
Processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro
3.000,00 (tremila), considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( cfr. art. 616 cod. proc. pen. e sentenza Corte costituzionale
del 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
della somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il g. 25 gennaio 2018

la giurisprudenza della Corte ( ex multis: Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Fede, Rv. 256359) secondo la quale la

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