Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18997 del 25/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 18997 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MORA DAVIDE nato il 07/03/1987 a SAN BENEDETTO DEL TRONTO

avverso la sentenza del 29/05/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 25/01/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza del
Tribunale di Ascoli Piceno, che aveva riconosciuto Davide Mora colpevole del reato di resistenza ( art.
337 cod. pen.) commesso il 4 settembre 2011 e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di
reclusione.
2.La sentenza è impugnata, con il patrocinio del difensore di fiducia, dall’imputato, che deduce
violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla confermata responsabilità non essendo
provato che l’imputato avesse riconosciuto gli agenti operanti come poliziotti e, quindi, l’elemento
psicologico del reato ascrittogli e la consapevole volontà di opporsi all’atto di polizia.
3.11 ricorso è inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza delle addotte censure

sentenza di appello che ha descritto la condotta di guida dell’imputato che, mentre uno degli
operanti si trovava davanti all’auto e stava per raggiungerlo al posto di guida, era ripartito
bruscamente rischiando di investirlo. Le modalità dell’azione, poiché gli agenti avevano fermato il
Mora e gli avevano intimato di accostare per non creare intralcio alla circolazione, escludono che
l’imputato non fosse stato consapevole dell’operazione in corso avvalorando il giudizio di
incongruenza della versione difensiva fornita dall’imputato in presenza dell’univoco quadro probatorio
riveniente dalle dichiarazioni rese dai testi.
4. All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a
giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila), considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( cfr.
art. 616 cod. proc. pen. e sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il g. 25 gennaio 2018

Il Consigliere

tensore

Il Presiepte
Pierlp

/

Ibi tefano

che si risolvono in una proposizione meramente assertiva al confronto con la motivazione della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA