Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18996 del 25/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18996 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BEFARO EMILIO nato il 03/12/1974 a SAN SEVERO

avverso la sentenza del 27/06/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 25/01/2018

FATTO E DIRITTO

1. Emilio Befaro chiede l’annullamento della sentenza indicata in epigrafe
con la quale la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna alla pena di
anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa in relazione al
reato di cui alli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
2. Il ricorrente denuncia la mancanza e illogicità della motivazione perché
meramente apparente in presenza di specifiche censure difensive che non hanno

applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile per l’assoluta genericità delle argomentazioni
sottese ai motivi, che si esauriscono in un enunciato meramente assertivo della
esistenza del vizio e che, pertanto, non assolvono all’onere di ragionata critica
della decisione impugnata onde sottometterla al vaglio della Corte di legittimità a
fronte di una congrua motivazione della sentenza impugnata che ha esaminato le
censure difensive e che ha enucleato, con riferimento al materiale di prova, gli
specifici elementi che rinviavano alle condotte di cessione di sostanze
stupefacenti, asseverate sia dal contenuto delle conversazioni che dal sequestro
in danno di Alfredo Mennelli.
4. Il riferimento ai precedenti dell’imputato dà ampio conto delle ragioni che
sono state poste a fondamento del diniego delle circostanze attenuanti
generiche.
4.All’inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00,
considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( cfr.
art. 616 cod. proc. pen. e sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n.
186).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il g. 25 gennaio 2018

costituito oggetto di puntuale disamina. Analoghi vizi inficiano la mancata

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