Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18996 del 25/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 18996 Anno 2017
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: MAZZITELLI CATERINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CALDARARU ILIE nato il 27/09/1983 a TANDAREI

avverso l’ordinanza del 07/11/2016 del TRIB. LIBERTA’ di MESSINA
sentita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG PAOLA FILIPPI

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 25/01/2017

Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott.ssa P. Filippi, ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Caldararu The, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso
l’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Messina in data 8 novembre 2016 con cui è
stata rigettata l’istanza di riesame, proposta avverso l’ordinanza cautelare emessa dal
medesimo tribunale, con riferimento ai reati di cui agli art. 110, 624 bis, 625 n. 2 e 5 e 61 n. 7
cod. pen., per aver il medesimo ,in concorso con altri, forzato la persiana di una finestra e per

e di vari oggetti preziosi; fatti commessi in Taormina in data 14/09/2016.
Il ricorrente allega la violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli art.
309, 274 e 275 cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e
per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, avendo il tribunale
motivato circa l’esistenza di un concreto e attuale pericolo sulla base delle specifiche modalità
del fatto e di plurime condanne definitive per furti, in effetti riferite a fatti lontani risalenti al
2006/2007 e già interamente espiate; per di più, sostiene l’esponente, è necessario, secondo
la più recente giurisprudenza di legittimità, prevedere in termini di certezza o di alta probabilità
che un’altra occasione per compiere nuovi delitti si presenti effettivamente; il giudice del
merito non avrebbe tenuto in debita considerazione il reale pentimento manifestato dal
prevenuto nel corso dell’interrogatorio; ed ancora, il ricorrente ritiene eccessivamente dura la
misura della custodia in carcere, evidenziando una carenza di motivazione con riferimento al
possibile uso del braccialetto elettronico, congiunto alla misura degli arresti domiciliari, stante,
a questo proposito, l’inidoneità ed insufficienza del riferimento ad una condanna non ancora
definitiva per evasione, con conseguente inadeguatezza e sproporzione della misura applicata
a fronte della ricollegabilità della custodia in carcere in via esclusiva ad un’9(trema ratio.
Il Procuratore Generale all’odierna udienza ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso si fonda esclusivamente sulle esigenze cautelari e, in particolare, sul requisito della
ricorrenza di un pericolo attuale.
Il ricorso è inammissibile, per la genericità dei motivi, essendo onere della parte,
comunemente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, muovere censure specifiche che
tengano conto dell’intero impianto motivazione contenuto del provvedimento impugnato.
Nel caso di specie il giudice del riesame ha congruamente motivato l’esistenza di un pericolo di
reiterazione criminosa specifica attuale con riferimento alla gravità oggettiva delle modalità
esecutive del fatto criminoso, alle stesse dichiarazioni confessorie rese nel corso
dell’interrogatorio dall’imputato, indicative del ricorso al crimine per l’esistenza di problemi
economici, ai precedenti penali specifici per furti aggravati( la reiterazione della condotta elide
la valenza delle argomentazioni difensive del ricorrente sulla scorta della risalenza nel tempo
delle condanne )ed alla conseguente proporzionalità, sotto un profilo sia obiettivo che

essersi introdotto all’interno di un’abitazione impossessandosi di una borsa, di denaro contante

soggettivo, della misura cautelare, congiunta ad una prognosi sfavorevole per il futuro,
aggravata dalla pendenza di un procedimento per evasione di per se sola indicativa della
permanenza di un pericolo di fuga.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma a favore della Cassa delle Ammende che, in ragione dei motivi
dedotti, si reputa equo quantificare in € 2.000,00.
P.Q.M.

procedimento e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla
Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso il 25/01/2025.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA