Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18995 del 25/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 18995 Anno 2017
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AKKAOUI FADMA nato il 20/01/1987

avverso l’ordinanza del 19/08/2016 del TRIB. LIBERTA di FIRENZE
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
lette/sentite le conclusioni del PG GIUSEPPE CORASANITI

Udit i difensor Avv.;

t

Data Udienza: 25/11/2016

I

FATTO E DIRITTO
1. Con l’ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Firenze, in funzione di
tribunale del riesame, adito ex art. 309, c.p.p., riformava l’ordinanza con
cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze, in
data 18.8.2016, aveva applicato la misura cautelare degli arresti

agli artt. 56, 624, 625, n. 2, c.p., sostituendola con quella dell’obbligo di
dimora nel comune di Firenze.
2.

Avverso la decisione del tribunale del riesame, di cui chiede

l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’indagata, a mezzo
del suo difensore di fiducia, avv. Luca Ancona, del Foro di Prato„
lamentando: 1) vizio di motivazione, per omessa risposta sull’eccezione
avverso l’ordinanza genetica, di cui andava dichiarata la nullità, non
essendovi in essa alcuna valutazione autonoma da parte del giudice
procedente, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e
delle esigenze cautelari, nonché in merito all’adeguatezza della misura
originariamente applicata, non avendo, inoltre, lo stesso giudice
considerato l’elemento a favore dell’indagata, rappresentato dalla
svolgimento di un’attività lavorativa, e che la borsa con la refurtiva non
apparteneva all’Akkaoui, ma ad un’altra persona, fuggita; 2) violazione
di legge, in quanto la valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza è stata effettuata sulla base di dichiarazioni di un teste
oculare, riportate, tuttavia, solo parzialmente nel verbale di arresto,
mancando agli atti il relativo verbale di sommarie informazioni,
apparendo, al tempo stesso, insufficiente il richiamo fatto dalla polizia
giudiziaria alle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza, posto
che non sono state prodotti i filmati o le foto estrapolate da essi, sicché
né il giudice, né la difesa sono stati messi in condizione di valutare la
corrispondenza alla realtà dell’interpretazione data dalla polizia
giudiziaria.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.
4.

Con riferimento al primo motivo di ricorso, ne va rilevata

l’inammissibilità,

stante

il

carattere

meramente

assertivo

domiciliari, nei confronti di Akkaoui Fadma, in relazione al delitto di cui

A

dell’affermazione secondo cui nessuna valutazione autonoma sarebbe
stata operata dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
Firenze, circostanza che incombeva al ricorrente dimostrare, mentre, nel
resto la ricorrente si sofferma su rilievi di natura meramente fattuale,
non consentiti in sede di legittimità.

dal testo del provvedimento impugnato, il contenuto del verbale di
sommarie informazioni rese dal teste Cao, di cui la ricorrente lamenta la
mancata allegazione agli atti, risulta integralmente riportato nel verbale
di arresto in flagranza, mentre il materiale videorigestrato non è stato
visionato, né valorizzato dal giudice per le indagini preliminari, ai fini
della valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza (cfr. p. 2).
Di conseguenza risulta assolutamente rispettato il principio del
contraddittorio, in quanto il tribunale del riesame ha deciso (come è suo
dovere: cfr. Cass., sez. VI, 23.9.1993, n. 2537, rv. 196739), solo sulla
base degli elementi che emergono dagli atti trasmessi dal pubblico
ministero, sui quali il giudice per le indagini preliminari ha fondato la sua
decisione.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente,
ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento,
nonché in favore della cassa delle ammende, di una somma a titolo di
sanzione pecuniaria, che appare equo fissare in euro 2000,00, tenuto
conto dei profili di colpa individuabili a carico della ricorrente nella
determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte
Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 a favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 25.11.2016.

5. Quanto al secondo motivo di ricorso, va rilevato che, come si evince

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA