Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18994 del 25/11/2016
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18994 Anno 2017
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PAGANO NICOLA nato il 15/09/1960 a TRENTOLA DUCENTA
avverso l’ordinanza del 30/12/2015 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
lette/sentite le conclusioni del PG GIUSEPPE CORASANITI
1\91-
II
Udit i difensor Avv.;
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L.Lb. 3 L t
Data Udienza: 25/11/2016
A
FATTO E DIRITTO
1. Con l’ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Napoli, in funzione di
tribunale del riesame, adito ex art. 309, c.p.p., confermava l’ordinanza
con cui il giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale
della regione Campania nei confronti di Pagano Nicola, in relazione ai
reati di concorso esterno in associazione a delinquere di tipo camorristico
e di abuso d’ufficio aggravato, ai sensi dell’art. 7, I. n. 203 del 1991.
2. Avverso tale ordinanza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto
ricorso per Cassazione l’indagata, a mezzo del proprio difensore di
fiducia, avv. Giuseppe Stellato, del Foro di S.M. Capua Vetere,
lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, sotto diversi
profili.
3. Ciò posto, va preliminarmente osservato che in data 21.11.2015
veniva depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente
dall’indagato, con firma debitamente autenticata dall’indicato difensore
di fiducia, essendo, nelle more, intervenuto provvedimento (allegato in
copia dal ricorrente), con cui il tribunale del riesame di Napoli, adito ex
art. 310, c.p.p., ha modificato il provvedimento cautelare
de quo
limitandone l’efficacia al solo territorio del comune di Trentola Ducenta,
per cui, come rappresentato dal Pagano, è venuto meno il suo interesse
a coltivare il proposto ricorso per cassazione.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna
della ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese
del procedimento e della somma di euro 500,00 a favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna Ú s3 ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 25.11.2016.
aveva applicato la misura cautelare del divieto di dimora nel territorio