Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18994 del 25/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18994 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BIANCOLI VITO nato il 03/08/1985 a BARI

avverso la sentenza del 26/01/2017 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 25/01/2018

FATTO E DIRITTO

1. Vito Biancoli chiede l’annullamento della sentenza indicata in epigrafe con
la quale la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna alla pena di
anni quattro di reclusione ed euro 14.000,00 di multa in relazione ai reati di cui
agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990, 697 cod. pen. e 2 legge 895/1967.
2.11 ricorrente, con unico e sintetico motivo di ricorso, denuncia la
mancanza e illogicità della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio per

133 cod. pen. e dei principi costituzionali in tema di rieducazione del
condannato.
3. Il ricorso è inammissibile per l’assoluta genericità delle argomentazioni
sottese ai motivi, che si esauriscono in un enunciato meramente assertivo della
esistenza del vizio e che, pertanto, non assolve all’onere di ragionata critica della
decisione impugnata onde sottometterla al vaglio della Corte di legittimità a
fronte di una congrua motivazione della sentenza impugnata che ha concesso le
circostanze attenuanti generiche; ha determinato la pena base nel minimo e
praticato un aumento per la continuazione fra reati del tutto congruente alla
gravità dei fatti, in ragione della quantità dello stupefacente di cui alla Tabella II
detenuto; alla detenzione di un’arma da guerra e di numerose munizioni.
4.All’inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00,
considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( cfr.
art. 616 cod. proc. pen. e sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n.
186).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il g. 25 gennaio 2018

l’eccessività della pena inflittagli, in violazione dei criteri di cui agli artt. 62 bis e

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