Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18993 del 13/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18993 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FORNELLI GIUSEPPE N. IL 03/05/1949
avverso la sentenza n. 1790/2004 CORTE APPELLO di BARI, del
27/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO

e

t’

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v

Data Udienza: 13/02/2014

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per l’annullamento
con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento
sanzionatorio;
udito, per il ricorrente, l’avvocato Mariano Fiore, che si è riportato
integralmente ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 27.9.2012, la Corte d’Appello di Bari,

dichiarava non doversi procedere nei confronti di Fornelli Giuseppetitolare dell’omonima impresa individuale esercente attività di oleificio,
dichiarato fallito in data 13.10.97- in ordine al reato di bancarotta
preferenziale di cui all’art. 216/3 R.D. n. 267/42 a lui ascritto, per essersi
lo stesso estinto per intervenuta prescrizione, confermando nel resto la
sentenza impugnata, con la quale l’imputato era stato condannato alla
pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, con le attenuanti generiche
prevalenti sulle aggravanti e la diminuente per il rito, in relazione agli
ulteriori fatti di bancarotta fraudolenta, di cui agli artt. 216/1 n. 1 e 2
comma e 219/2 n. 1 R.D. 267/42.
In particolare, al Fornelli erano stati contestati plurimi fatti di
bancarotta fraudolenta, consistenti, tra l’altro, nell’aver distratto e
dissipato il patrimonio aziendale, sostenendo nell’anno 1996 spese per
complessive E. 200.000.000 a titolo di pubblicità e ricerche di mercato
non meglio precisate e dimostrate, spese queste totalmente ingiustificate,
avuto riguardo allo stato di insolvenza già in atto; effettuando in data
7/2/97 un pagamento di E. 38.289.600, a mezzo assegno bancario, in
favore della Meditai Olii S.r.l. (società riconducibile al figlio), a titolo di
canoni di locazione, omettendo di compensare detta somma con parte del
maggior credito di £ 187.000.000 circa, vantato nei confronti della stessa
società, così distraendo la predetta somma; sostenendo ingenti spese,
per un importo di E. 388.426.041, assolutamente ingiustificate sotto il
profilo imprenditoriale, per la ristrutturazione dell’immobile condotto in
locazione e di proprietà della Meditai Olii S.r.l. (società riconducibile al
figlio), così distraendo la menzionata somma ad esclusivo vantaggio della
società del figlio; nonché effettuando nei primi mesi del 1997 pagamenti
preferenziali per E. 1.280.161.848 in favore dei fornitori per debiti
contratti nel 1996, omettendo qualsivoglia pagamento in favore del ceto
bancario e di altri fornitori, così favorendo ì primi con danno dei secondi;

1

in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Bari in data 11.6.2004,

con l’aggravante di aver commesso più fatti tra quelli previsti dall’art. 216
L.Fall.
2. Avverso tale sentenza il Fornelli, a mezzo del suo difensore, ha
proposto ricorso affidato a due motivi lamentando:
-con il primo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all’ art. 606 lett. b)
ed e) c.p.p., atteso che, per quanto concerne la bancarotta preferenziale
addebitatagli, per la quale è stata dichiarata la prescrizione, non emerge
il dolo specifico che deve caratterizzare il delitto di bancarotta fraudolenta

che egli aveva affrontato gravi problemi familiari con pesanti ripercussioni
sulla propria attività aziendale, le cui sorti aveva tentato di risollevare
grazie ai buoni rapporti con i creditori, tra cui i fornitori e le banche,
utilizzando linee di credito che hanno aumentato il credito. Per quanto
concerne, poi, le spese sostenute, ritenute distrazioni patrimoniali, esse
sono state tutte giustificate tra cui quelle relative al capannone,
necessarie per poterlo adattare all’utilizzo di oleificio rispetto all’utilizzo
originario per attività vinicole, laddove le spese pubblicitarie altro non
erano che il risultato di obbligazioni contrattuali stipulate anni prima alle
quali non poteva sottrarsi;
-con il secondo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui agli artt. 606 lett.
b) ed e) c.p.p., atteso che la Corte di merito non ha operato l’opportuna
riduzione a seguito della declaratoria di estinzione del reato per
prescrizione, con riferimento alla fattispecie di bancarotta preferenziale,
limitandosi ad evidenziare che il primo giudice aveva già determinato la
pena per tutte le residue condotte nella misura minima edittale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è inammissibile ai sensi dell’art. 606/3 c.p.p., sícchè
non è preclusa a questa Corte la possibilità di rilevare e dichiarare cause
di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. (Sez.Un., n.23428 del
22/03/2005; Sez. IV, n.31344 dell’ 11/06/2013).
2. Per le ulteriori ipotesi di bancarotta fraudolenta ascritte all’imputato
oltre a quella preferenziale, già oggetto di declaratoria di prescrizione,
invero, è maturato successivamente alla sentenza di secondo grado al
13.10.2012 il termine massimo di prescrizione, pari ad anni quindici,
applicabile ratione temporis, ma l’obbligo della immediata declaratoria di
tale causa di estinzione, sancito dal primo comma dell’art. 129 c.p.p.,
implica, nel contempo, la valutazione della sussistenza in modo evidente
di una ragione di proscioglimento dell’imputato, alla luce della regola di
giudizio posta dal secondo comma dell’art. 129 c.p.p.. In presenza di una

2

preferenziale. Ed invero, già in primo grado il ricorrente aveva dedotto

causa di estinzione del reato, tuttavia, non sono, rilevabili in sede di
legittimità, né vizi di motivazione, né nullità di ordine generale ed il
giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione, a norma
dell’art. 129 comma 2 c.p.p., soltanto nel caso in cui le circostanze idonee
ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte
dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo
assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice
deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”,

quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di
approfondimento (Sez. III, n.10221 del 24/01/2013).
3. Orbene, non ricorrono dagli atti in modo evidente ed assolutamente
non contestabile ragioni di proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art.
129/2 c.p.p. per i fatti di bancarotta fraudolenta, diversi da quella
preferenziale, così come, con riguardo a tale ultima ipotesi, esse sono
state in sostanza correttamente escluse dal giudice di appello.
All’uopo si osserva che, in tema di bancarotta preferenziale di cui all’art.
216 co. 3 L. Fall., occorre – quanto all’oggetto del reato – dimostrare la
violazione della par condicio creditorum nella procedura fallimentare e, in
relazione all’elemento psicologico, provare la ricorrenza della forma del
dolo specifico, costituito dalla volontà di recare un vantaggio al creditore
(o ai creditori) soddisfatto, con l’accettazione dell’eventualità di un danno
per altri, anche secondo lo schema tipico del dolo eventuale (Sez. V n.
31168, del 20/05/2009).
Nel caso di specie la sentenza di appello, nel richiamare integralmente
le emergenze del primo grado di giudizio e, quindi, le risultanze della
consulenza tecnica d’ufficio, dalle quali emergeva che l’imputato aveva
versato ad alcuni creditori una somma superiore a lire un miliardo
duecentottanta milioni, soddisfacendoli integralmente delle loro pretese
creditorie e lasciando del tutto insoddisfatti altri creditori, fra i quali
l’intero ceto bancario, ha ritenuto che tale condotta integrasse appunto
una bancarotta preferenziale. Tale valutazione è condivisibile atteso che,
l’aver provveduto “immotivatamente” al pagamento integrale di alcuni
creditori, escludendone completamente altri facenti parte di una
determinata categoria, es. quella del ceto bancario, è condotta sufficiente
a dar conto del fatto che il fallito abbia inteso favorire solo taluni creditori,
rappresentandosi quantomeno la possibilità di ledere quelli non favoriti
secondo i principi del dolo eventuale.

ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento” e sia


La circostanza, poi, della sussistenza di gravi problemi familiari
specificamente considerata dalla corte di merito, non si ritiene sia
significativa al fine di giustificare la scelta dell’imputato di soddisfare
certi creditori in danno di altri.
Per quanto concerne le condotte distrattive e dissípative del patrimonio
aziendale, tra cui quella relativa alla ristrutturazione del cannone e quella
relativa alle spese pubblicitarie, si osserva che condivisibilmente il giudice
d’appello, quanto alla prima, ha messo in risalto come l’imputato abbia

ristrutturazione (Meditalfood s.r.I.) fosse riconducibile al figlio del Fornelli
e che essa risultasse altresì debitrice nei confronti dell’imputato della
somma di lire 187.769.181, mentre, quanto alla seconda, che la
destinazione di circa 200 milioni di lire, destinati a pubblicità e ricerche, è
priva di giustificazione stante il dissesto economico in atto all’epoca della
spesa. Inoltre, la corte di merito ha evidenziato come per tali condotte si
presenti necessaria la ricorrenza del dolo generico, in linea con il principio
più volte enunciato da questa Corte, secondo cui il delitto di bancarotta
fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico per la cui
sussistenza, pertanto, non è necessario che l’agente abbia
consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né che abbia agito
allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (Sez. V, n. 3229 del

14/12/2012).
4. La constatazione dell’intervenuto decorso del termine di prescrizione
per tutte, ormai, le condotte di bancarotta ascritte all’imputato, determina
l’assorbimento della questione relativa alla mancata riduzione della pena
da parte della Corte di merito, oggetto del secondo motivo di ricorso,
sollecitando essa una modifica del trattamento sanzionatorio nei confronti
dell’imputato, non operabile, essendo i reati prescritti.
5. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio per
essere il reato estinto per prescrizione.
p.q.m.

annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto
per prescrizione.
Così deciso il 13.2.2014

trascurato di riferire che la società proprietaria dell’immobile oggetto di

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