Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18992 del 25/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18992 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RIZZI ANDREA nato il 04/11/1980 a ROMA
avverso la sentenza del 27/03/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 25/01/2018

Motivi della decisione

1.Con atto d’impugnazione proposto mediante il difensore, Andrea Rizzi ricorre contro l’indicata sentenza della
Corte di Appello di Ancona che, dichiarata l’intervenuta prescrizione del reato contravvenzionale, aveva condannato
l’imputato alla pena di mesi uno e giorni venti di reclusione per il reato di minaccia aggravata in danno di Alessio
Carruba
2. Con il ricorso si deduce violazione di legge e illogicità di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche ed alla esclusione della recidiva. Con il secondo motivo denuncia la mancanza di
credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa per la pendenza a suo carico di una denuncia proposto dal Rizzi.
3. Il ricorso è inammissibile.

impugnata sul punto del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, apoditticamente
contestata, ove si rifletta che le conclusioni dei giudici a quibus, scandite da passaggi ineccepibili sul piano logico,
sono anche giuridicamente corrette ove si rifletta che alle dichiarazioni rese dalla persona offesa non si applicano le
regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. e che le stesse possono essere legittimamente poste da sole
a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa
rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della
credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015,
Manzini, Rv. 265104). Tale giudizio la Corte ha compiuto evidenziando come, all’arrivo dei verbalizzanti, il Rizzi
portasse in bella mostra (alla cintura) la pistola – una scacciacani, priva di tappo rosso – con la quale, secondo il
Carrubba, l’imputato aveva esploso un colpo in aria per rafforzare le minacce che gli aveva rivolto.
5. Indeducibili e manifesta infondate sono altresì ragioni di doglianza poste a fondamento del primo motivo di
ricorso. Le stesse investono, infatti, un profilo della regiudicanda, quale quello del trattamento sanzionatorio, che è
riservato all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottraendosi a scrutinio di legittimità quando tale
apprezzamento si riveli espresso con motivazione sufficiente e logica sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
In proposito la Corte territoriale ha evidenziato che nessun elemento di valutazione era stato offerto a giustificazione
della condotta dell’imputato e, quindi, logicamente conducente al riconoscimento delle attenuanti innominate attesa
anche la futilità dei motivi della condotta. Anche ai fini della ritenuta aggravante della recidiva la Corte di appello ha
apprezzato a carico dell’imputato, quale elemento che, ragionevolmente, denota la sua incapacità di controllare il
proprio comportamento e quindi l’accresciuta pericolosità sociale, i reiterati pregiudizi penali a suo carico. La
motivazione della Corte, incentrata sulla verifica in concreto della reiterazione dell’illecito come effettivo sintomo di
riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore si sottrae, pertanto, alla proposta censura.
6. All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00

(tremila), considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità ( cfr. art. 616 cod. proc. pen. e sentenza Corte costituzionale del 13
giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
della somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il g. 25 gennaio 2018

4. Sono manifestamente infondate le argomentazioni difensive che attaccano la motivazione della sentenza

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