Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18991 del 25/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18991 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MONTOYA VALENCIA JOHN JAIRO nato il 13/01/1982

avverso la sentenza del 14/04/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 25/01/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Ancona ha rideterminato in mesi
quattro di reclusione la pena inflitta dal tribunale di Pesaro a John Jairo Montoya Valencia
riconosciuto colpevole, all’esito di giudizio abbreviato, del reato di resistenza ( art. 337 cod. pen.)
commesso in Pesaro il 9 maggio 2013.
2.La sentenza è impugnata dall’imputato, che, con il patrocinio del difensore di fiducia, deduce
violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla confermata responsabilità non essendo
provato che la condotta dell’imputato sia consistita in una opposizione violenta all’operato degli
agenti, perché l’atto di divincolarsi non si era tradotto in vero atto di opposizione e comunque non vi
era stata una fuga ma il mero allontanamento dal luogo del fatto.

che si risolvono in una ricostruzione alternativa della vicenda attraverso proposizioni meramente
assertive, al cospetto della specifica ricostruzione delle condotte violente ed oppositive tenute
dall’imputato sia divincolandosi e colpendo uno degli agenti sia lanciando contro gli agenti, durante la
fuga, la felpa e le scarpe. Le conclusioni dei giudici dell’appello, logicamente argomentate, hanno
fatto corretta applicazione dei principi di questa Corte alla stregua dei quali è integrato il reato di
resistenza quando il divincolarsi non costituisce una reazione spontanea ed istintiva al compimento
dell’atto del pubblico ufficiale, ma un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzarne l’azione
ed a sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga, fuga che il ricorrente ha proseguito lanciando effetti
personali contro gli operanti in modo da ostacolare l’operazione di polizia.
4.All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a
giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila), considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( cfr.
art. 616 cod. proc. pen. e sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il g. 25 gennaio 2018

3.11 ricorso è inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza delle addotte censure

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