Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18991 del 04/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18991 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SALONIA DANILO N. IL 09/06/1972
avverso la sentenza n. 2571/2005 CORTE APPELLO di CATANIA, del
02/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 2,
che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i,difensor Avv.

Data Udienza: 04/02/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 2-10-2012 la Corte d’Appello di Catania confermava la pronuncia di
responsabilità di Danilo SALONIA per il reato di lesioni volontarie gravi (malattia
superiore ai quaranta giorni), commesse mediante l’uso di una pietra in danno di
Giuseppe Mallia.
2. Con il ricorso a firma dell’avv. B. M. Catalano sono dedotti due motivi di doglianza.

specifico riferimento alla dimostrazione del nesso di causalità. A fronte della diversa
ricostruzione del fatto da parte della p.o. (aggressione a colpi di pietra) e di un teste
(aggressione a calci), la corte aveva genericamente ritenuto la genesi e l’entità delle
lesioni confermate dalla documentazione sanitaria, senza tuttavia verificare la causa
delle lesioni stesse e la loro compatibilità con la versione della p.o. a fronte della
prospettazione da parte della difesa di una diversa causa, cioè un sinistro
automobilistico
4. Con il secondo motivo erano dedotte inosservanza o erronea applicazione dell’art. 62 bis
cod. pen., nonché vizio motivazionale, per non essersi tenuto conto, al fine della
concessione di attenuanti generiche, del comportamento tenuto dal Salonia
successivamente al fatto e cioè la mancata commissione di altri reati nell’arco di dieci
anni, mentre i precedenti valorizzati dai giudici di merito risalivano agli anni 1992/1995.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. La prima censura, prospettando vizio di motivazione in punto di nesso di causalità,
introduce come possibile causa alternativa delle lesioni un elemento in fatto con
carattere di novità in quanto non risultante dalla sentenza impugnata, e cioè che il teste
(Rustico), a differenza della p.o. che aveva parlato dell’aggressione a colpi di pietra,
avrebbe fatto riferimento a calci dati dal prevenuto al Mallia.
3. Il dato non è desumibile neppure dalla sentenza di primo grado che a sua volta non
attribuisce tale dichiarazione al teste Rustico il quale, consentendo alle forze dell’ordine
di identificare nell’imputato il responsabile del fatto, aveva confermato gravità e
gratuità dell’assalto, riscontrata dalle fotografie dell’autovettura e dal referto medico.
4. Correttamente quindi la corte territoriale ha condiviso le conclusioni del primo giudice
circa la sussistenza del rapporto di causalità, basate sulla documentazione medica
(trauma facciale con frattura zigomatica e mascellare) attestante lesioni compatibili con
colpi di pietra.
5. Il diniego di attenuanti generiche è poi esente dai vizi denunciati con il secondo motivo
di ricorso, essendo giustificato dal richiamo ai precedenti e dalla valutazione della

2

3. Con il primo si lamenta vizio di motivazione in punto valutazione della prova con

gravità del fatto, caratterizzato da futili motivi pur in assenza della contestazione della
relativa aggravante, dall’uso della pietra e dalla durata superiore ai quaranta giorni
della malattia. Motivazione adeguata e sufficiente ai fini dell’assolvimento del relativo
obbligo motivazionale che richiede la giustificazione dell’uso del potere discrezionale con
l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle generiche -il che nella specie è
stato puntualmente fatto- senza alcun obbligo di esaminare tutte le circostanze
prospettate o prospettabili dalla difesa.

ragione della natura delle doglianze, la somma da corrispondere alla cassa ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 4-2-2014

3

6. Seguono le statuizioni di cui all’art. 616 cod. proc. pen. determinandosi in € 1000, in

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