Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18990 del 04/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18990 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MANCA EFISIO N. IL 01/06/1943
avverso la sentenza n. 261/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
05/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
( ELI.°
Udito il Procuratore Generale in persona del 1ott
mko
che ha concluso per j

G. p Nr

Udito, per la parte
Uditi difeiísor Avv.

l’Avv

Data Udienza: 04/02/2014

RITENUTO IN FATTO

1.Efisio MANCA è stato ritenuto responsabile, con sentenza della Corte di Appello di Cagliari 510-2012, che ha confermato quella del tribunale della stessa città in data 18-7-2011, dei reati
di ingiuria e minaccia in danno di Paola Viale, Angela Maria Píga e Sara Dessì.
2.11 predetto ricorre con due motivi.
3.Con il primo deduce inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 197, 197 bis e

(imputata di lesioni personali in danno del Manca, assolta), sentiti come testimoni mentre
avrebbero dovuto essere sentiti ai sensi dell’art. 210 cod. proc. pen. in quanto rispettivamente
accusati di reati connessi teleologicamente (la corte territoriale aveva affermato che gli stessi
dovevano essere sentiti quali imputati e che solo per errore compilatorio del verbale
risultavano aver reso la dichiarazione di cui all’art. 497, comma 2, cod. proc. pen.).
4.Con il secondo motivo si deduce manifesta illogicità della sentenza in punto valutazione delle
prove assunte (il teste Sanna era stato ritenuto attendibile benché reticente e le sue
dichiarazioni erano state ritenute confermative di quelle della Piga benché avesse dichiarato di
non aver udito ingiurie dirette alla stessa dal Manca; la teste Viale era stata ritenuta
illogicamente riscontro alla versione della Piga della quale aveva solo ricevuto le confidenze
non essendo stata presente ai fatti).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato e va disatteso.
2.La questione dell’inutilizzabilità delle dichiarazioni Piga e Manca -ad un tempo pp.00. e
imputati-, rese in qualità di testimoni, trascura di considerare che le norme di cui agli artt. 197
bis

e 210 cod. proc. pen. si riferiscono a persone imputate di reati connessi o

interprobatoriamente collegati nei cui confronti si procede o si è proceduto separatamente,
mentre nella specie i predetti rivestono la duplice veste di imputati e persone offese nello
stesso procedimento e pertanto, come osservato in sentenza, al di là dell’utilizzo dei moduli
prestampati dell’esame testimoniale, il loro esame è comunque avvenuto in presenza dei
rispettivi difensori i quali, tra l’altro, non avevano sollevato alcuna eccezione.
3.Né il mancato avviso ex art. 64, comma terzo, lett. c) cod. proc. pen., ove pure ritenuto
necessario in caso di esame dibattimentale, dà luogo a inutilizzabilità delle dichiarazioni dal
momento che la sua omissione non è produttiva della sanzione di inutilizzabilità, prevista
dall’art. 64, comma 3 bis, cod. proc. pen., non oggetto di richiamo né nell’art. 197 bis né
nell’art. 210 stesso codice (Cass. 12976/2012).
4. Va ulteriormente evidenziato che comunque, e anche a dimostrazione dell’irrilevanza della
censura di vizio motivazionale prospettata con il secondo motivo, la corte territoriale ha
osservato che, a prescindere dalle dichiarazioni Manca, Piga, Sanna e Viale, i fatti sono provati

2

210 cod. proc. pen. e quindi inutilizzabilità delle dichiarazioni del Manca e della p.o. Piga

in modo del tutto autonomo dalla deposizione di Sara Dessì, così ritenendo positivamente
effettuata la prova di resistenza per essere i contributi dichiarativi dei predetti privi di
determinante efficacia nella formazione del convincimento del giudice del merito, sicché la
soluzione adottata sarebbe stata la stessa anche senza l’utilizzazione di essi. Profilo non
contestato in alcun modo dal ricorrente la cui impugnazione è del tutto silente al riguardo.
5.AI rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 4.2.2014

P. Q. M.

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