Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1899 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1899 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) LIGUORO VINCENZO SABATO N. IL 13/06/1971
avverso la sentenza n. 10444/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
15/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 29/11/2012

Liguoro Vincenzo Sabato ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla
Corte d’appello di Napoli in data 15-12-11 , che ha confermato, in punto di
responsabilità, la pronuncia di primo grado, nella parte in cui l’imputato è stato
condannato per il reato di cui all’art 337 cp , commesso in Napoli il 21-7-11.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata che si è limitata a
richiamare per relationem la motivazione della sentenza di primo grado senza
rispondere ai rilievi enucleabili dall’atto d’appello ; violazione dell’art 337 cp e
dell’art 192 cpp , in merito alla valutazione della prova, e travisamento del fatto, non
essendo sufficiente ad integrare gli estremi del reato la mera fuga, tanto più che non
si era in presenza di un segnale di alt ma solo di un cenno informale di accostarsi; non
risultava provata la velocità dei veicoli ; non veniva rilevata la presenza di altre
vetture o persone ; le manovre poste in essere dal Liguori sono state
insufficientemente descritte.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto basato su motivi che non rientrano
nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili
di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del
giudice di merito ,le cui determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione
ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto
dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso
di specie, la Corte d’appello ha evidenziato come l’imputato , all’invito ad accostare
, si dava alla fuga, venendo inseguito dagli operanti e procedendo a velocità elevata
e obiettivamente idonea a porre in pericolo l’ incolumità.
.Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della
sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita delle
risultanze processuali , in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza
logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di
contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede .
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata secondo
equità, in favore della Cassa delle ammende
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 29- 11- 12
Il Consi liere e tensore

DEPOSITATA1
IN CANCELLERIA

Il Pr d te

OSSERVA

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