Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18989 del 25/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18989 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IMMORDINO MONIKA nato il 29/10/1987 a PRAGA( REP. CECA)
avverso la sentenza del 30/05/2017 del TRIBUNALE di SAVONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;
Data Udienza: 25/01/2018
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FATTO E DIRITTO
1.Monika Immordino, con motivi affidati al difensore di fiducia, ricorre contro la
sentenza indicata in epigrafe con la quale – su sua richiesta, assentita dal pubblico
ministero – gli è stata applicata, con la diminuente del rito e le circostanze attenuanti
generiche,la pena di mesi due e giorni venti di reclusione per il reato di cui all’art. 385
cod. pen. commesso il 29 febbraio 2012.
2.Con il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere di mera
3.11 ricorso è inammissibile, perché generico e perché si fonda, ai fini della
ricostruzione dell’obbligo di motivazione cui è tenuto il giudice su argomenti incompatibili
con l’avvenuto concordato sanzionatorio, cioè su una richiesta di applicazione di pena
proveniente dallo stesso imputato, tale da presupporre rinuncia implicita a questioni sulla
colpevolezza. La sentenza impugnata, con motivazione sintetica ma in linea con la
tipologia della sentenza emessa all’esito del giudizio ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,
ha escluso la configurabilità di situazioni di fatto per cui avrebbe dovuto pervenirsi al
proscioglimento della ricorrente, facendo riferimento alle circostanze che ne attestavano
la presenza fuori dell’abitazione in orario diverso da quello che ne aveva autorizzato la
sottoposizione a visita medica.
4.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila),
considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( cfr.
art. 616 cod. proc. pen. e sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n.
186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il g. 25 gennaio 2018
Il Consiglierè( tensore
Il Pr idente
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apparenza quella svolta nella sentenza a suo carico.