Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18989 del 25/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 18989 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IMMORDINO MONIKA nato il 29/10/1987 a PRAGA( REP. CECA)

avverso la sentenza del 30/05/2017 del TRIBUNALE di SAVONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 25/01/2018

9rr

FATTO E DIRITTO

1.Monika Immordino, con motivi affidati al difensore di fiducia, ricorre contro la
sentenza indicata in epigrafe con la quale – su sua richiesta, assentita dal pubblico
ministero – gli è stata applicata, con la diminuente del rito e le circostanze attenuanti
generiche,la pena di mesi due e giorni venti di reclusione per il reato di cui all’art. 385
cod. pen. commesso il 29 febbraio 2012.

2.Con il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere di mera

3.11 ricorso è inammissibile, perché generico e perché si fonda, ai fini della
ricostruzione dell’obbligo di motivazione cui è tenuto il giudice su argomenti incompatibili
con l’avvenuto concordato sanzionatorio, cioè su una richiesta di applicazione di pena
proveniente dallo stesso imputato, tale da presupporre rinuncia implicita a questioni sulla
colpevolezza. La sentenza impugnata, con motivazione sintetica ma in linea con la
tipologia della sentenza emessa all’esito del giudizio ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,
ha escluso la configurabilità di situazioni di fatto per cui avrebbe dovuto pervenirsi al
proscioglimento della ricorrente, facendo riferimento alle circostanze che ne attestavano
la presenza fuori dell’abitazione in orario diverso da quello che ne aveva autorizzato la
sottoposizione a visita medica.

4.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila),

considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( cfr.
art. 616 cod. proc. pen. e sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n.
186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il g. 25 gennaio 2018

Il Consiglierè( tensore

Il Pr idente

Emilia Ann.4 Gio ano

Pierl

Di Stefano

apparenza quella svolta nella sentenza a suo carico.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA